Dopo il 30 settembre è possibile presentare la dichiarazione integrativa sia per la rettifica di situazioni che abbiano determinato un minor debito di imposta o un maggior credito rispetto a quanto previsto (dichiarazione integrativa a sfavore), sia per correggere situazioni che abbiano determinato un maggior debito di imposta o un minor credito (dichiarazione integrativa a favore). Nel primo caso oltre alla dichiarazione integrativa occorrerà effettuare anche il ravvedimento operoso delle maggiori imposte dovute; nel secondo caso, invece, dovrà procedersi ala richiesta del rimborso tramite istanza all’Amministrazione finanziaria. La dichiarazione integrativa a sfavore può essere presentata entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione originaria. Inoltre, la presentazione di una dichiarazione integrativa dalla quale dovesse risultare una maggiore imposta dovuta (ovvero un minor credito spettante) – c.d. dichiarazione integrativa a sfavore – costituirà titolo per la riscossione, oltre all’applicazione degli interessi e della sanzione per omesso, infedele o tardivo versamento dell’imposta di cui all’art. 13, D.Lgs. 18.12.1997, n. 471. Ma va evidenziato che se la dichiarazione integrativa a sfavore è presentata prima dell’avvio dell’attività di controllo, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo, è ammesso il ravvedimento operoso con versamento spontaneo della maggiore imposta, unitamente agli interessi e alla sanzione in misura ridotta ad 1/8.