L’ammortamento delle immobilizzazioni materiali deve essere effettuato con uno dei metodi previsti dalle vigenti disposizioni e non deve essere influenzato dall’utile o dalla perdita dell’esercizio. Al fine di garantire la sistematicità della procedura di ammortamento dei cespiti è necessario predisporre un apposito piano da cui sia possibile evincere l’indicazione di tutti i valori necessari da iscrivere, anno per anno, in bilancio e i criteri adottati per il calcolo delle diverse quote di ammortamento da imputarsi al reddito di esercizio.
Per la determinazione del valore delle quote di ammortamento del costo dei beni impiegati per la produzione del reddito di esercizio, occorre redigere un piano di ammortamento che tra le sue varie finalità non solo dovrà consentire l’individuazione dei criteri adottati e delle modalità di calcolo delle quote di ammortamento ma essere anche utile alla definizione della residua possibilità di utilizzo del cespite nel corso del tempo.
Al riguardo va evidenziato che il valore da ammortizzare, secondo il principio contabile OIC n. 16, è rappresentato dalla differenza tra il costo dei beni e il loro presumibile valore residuale al termine del periodo di vita utile. Per la determinazione del valore da ammortizzare necessita, inoltre, tener presente che nel caso di beni prodotti internamente all’azienda, il relativo costo di produzione deve comprendere anche i cosiddetti costi diretti quali possono essere quelli relativi alla manodopera impiegata per la loro realizzazione, i costi di progettazione, ecc. e nel costo ammortizzabile gli oneri accessori, rappresentati da tutti quei costi che l’impresa sarà tenuta a sostenere affinché il bene possa essere utilizzato, ad eccezione di quelli finanziari. Insieme al costo di acquisto o di produzione, in alcuni casi, costituiscono costi capitalizzabili anche le spese sostenute per addurre migliorie, modifiche, ristrutturazioni o rinnovamenti ai cespiti.