L’omessa presentazione della dichiarazione è ravvedibile entro il termine perentorio di 90 giorni dal termine ordinario di presentazione versando una sanzione ridotta pari a euro 25. Infatti, quando non sono dovute imposte viene prevista la sanzione minima di euro 258.
Nella sostanza, se le somme relative ai versamenti derivanti dalle imposte risultanti dalla dichiarazione avvengono, per ipotesi, con un solo giorno di ritardo, il contribuente può beneficiare, cumulativamente, delle riduzioni delle sanzioni causate dal ravvedimento operoso e dall’art. 13 comma 1 del DLgs. n. 471/1997. La norma, nel testo modificato, prevede, infatti, che, “per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo [30%], oltre a quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo”.
Esempio
- se il pagamento viene eseguito con due giorni di ritardo, la sanzione ridotta sarà pari al 4% (30% X 2/15);
- se il versamento viene eseguito con cinque giorni di ritardo, la sanzione ridotta sarà pari al 10% (30% X 5/15);
- se il contribuente si avvale del ravvedimento operoso, nel caso di versamento eseguito con due giorni di ritardo, la sanzione ridotta sarà dello 0,4% (30%/10 X 2/15), e dell’1% nel caso di cinque giorni di ritardo (30%/10 X 5/15).