La legge di Stabilità 2016 ha introdotto un’agevolazione che interviene sulla disciplina fiscale degli ammortamenti effettuati sia dai soggetti titolari di reddito d’impresa che di lavoro autonomo, favorendo gli investimenti in beni materiali nuovi, strumentali all’attività, sempre che effettuati nell’arco temporale che va dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, offrendo la possibilità ai contribuenti interessati di maggiorare il costo di acquisizione originario di detti beni del 40%.
La maggiorazione del 40% del costi di acquisizione deve essere apportata solo in riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria mentre restano invariati i coefficienti di ammortamento (per i quali non è stata prevista alcuna modifica). Tale maggiorazione del costo ha rilevanza esclusivamente ai fini fiscali essendo irrilevante ai fini contabili, rappresentando nella pratica una variazione in diminuzione in dichiarazione dei redditi: essendo una differenza definitiva e non temporanea non necessita alcun stanziamento della fiscalità differita.
La stessa legge, esclusivamente per i mezzi di trasporto a motore individuati dall’art.164, comma 1, lett. b) del Testo Unico sulle imposte, prevede una maggiorazione dei limiti di spesa sui quali calcolare le quote di ammortamento ovvero dei canoni di locazione finanziaria consentendo che siano “maggiorati del 40 per cento i limiti rilevanti per la deduzione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria dei beni di cui all’articolo 164, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi”.