La Legge di Stabilità 2016 ha modificato la disciplina fiscale degli ammortamenti prevedendo una maggiorazione del costo fiscale per gli investimenti in beni materiali nuovi effettuati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016. La fruizione dell’agevolazione per gli aderenti al regime di vantaggio, concessa dall’Agenzia delle entrate in sede di Telefisco 2016, lascia perplessi.
Il meccanismo della maggiorazione del costo del 40%, a valenza esclusivamente fiscale, prevede che l’impresa o il libero professionista possa dedurre una quota fiscale di ammortamento o di canone di locazione finanziaria maggiore rispetto a quanto oggi prevede il decreto ministeriale di riferimento.
Nell’ottica contabile la maggiorazione del 40% del costo fiscalmente riconosciuto permette di ammortizzare il cespite acquistato secondo le aliquote ordinarie, mentre dal punto di vista fiscale viene effettuata una “variazione in diminuzione del reddito imponibile” su cui poi verranno calcolate le imposte.
La maggiorazione del costo si applica per tutti i beni strumentali acquistati tra il 15 ottobre 2015 e il 31 dicembre 2016 e non potrà essere utilizzato ai fini degli acconti delle imposte dovuti per il 2015 e il 2016.
Per quanto attiene i soggetti beneficiari l’agevolazione in commento può essere applicata da tutti i titolari
- di reddito d’impresa;
In sede di Telefisco 2016 l’Agenzia delle entrate ha affermato che la deduzione del costo di acquisto di un bene strumentale secondo il principio di cassa non è di ostacolo alla fruizione del beneficio in esame, trattandosi, in sostanza di una diversa modalità temporale di deduzione del medesimo costo. Se così fosse pure il professionista (in regime di contabilità semplificata o in ordinaria) che determina il reddito con il criterio di cassa di cui all’art. 54 del TUIR potrebbe scegliere “la diversa modalità temporale” per dedurre un costo di 3.000 euro anziché mediante il procedimento dell’ammortamento.