Il traffico di influenze illecite contestato ad alcuni indagati dell’inchiesta Consip, come Tiziano Renzi, padre dell’ex presidente del Consiglio, e’ un reato di recente introduzione nel nostro ordinamento. Lo ha previsto per la prima volta la Legge Severino nel 2012 in aderenza a Convenzioni internazionali sottoscritte dall’Italia, come quelle dell’Onu e del Consiglio d’Europa sulla corruzione. Punisce comportamenti preparatori rispetto ad atti di corruzione vera e propria, con lo scopo di prevenirli. E in particolare vuole colpire l’intermediario, cioe’ il privato che fa da tramite tra il corrotto e il corruttore mediante la propria influenza, prima che l’accordo illecito vada in porto. A sanzionarlo e’ l’articolo 346 del Codice penale che punisce due condotte diverse: quella di chi, sfruttando le sue relazioni con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, si fa dare o promettere, anche per altri, soldi o un altro vantaggio patrimoniale come prezzo della propria mediazione illecita; e quella di chi, sempre utilizzando lo stesso tipo di relazioni, si fa dare o promettere denaro o un’altra utilita’ per remunerare il pubblico funzionario perche’ questi compia un atto contrario ai doveri d’ufficio o ometta o ritardi un atto del suo ufficio. Queste utilita’ non devono pero’ essere effettivamente corrisposte o la loro promessa accettata, perche’ altrimenti si tratterebbe di corruzione propria, punita con pene molto piu’ severe dall’articolo 319 del codice penale, rispetto alla sanzione prevista per il traffico di influenze: la reclusione da 1 a 3 anni, con aumenti di pena se il mediatore e’ un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio o se l’accordo illecito riguarda l’attivita’ giudiziaria. Il nuovo reato si distingue anche dal millantato credito: in questo ultimo caso i rapporti tra il mediatore e il pubblico ufficiale devono essere vantati, nel traffico di influenze devono essere reali.
CRONACA
2 marzo 2017
Consip: cos’e’ il reato di traffico di influenze