E’ possibile effettuare la rivalutazione dei beni di impresa, siano essi materiali o immateriali, eseguendo un versamento dell’imposta sostitutiva pari al sedici o al dodici per cento sul maggior valore attribuito ai beni. Nell’individuare i soggetti che possono avvalersi dell’agevolazione non rileva il regime contabile adottato.
La Legge di stabilità 2014 ha ritenuto opportuno introdurre nuovamente la rivalutazione dei beni di impresa quale disciplina di carattere facoltativo ma a titolo oneroso che consenta di far emergere in bilancio in tutto o in parte le plusvalenze latenti dei beni stessi. L’imposta sostitutiva da corrispondere in unica soluzione per effettuare la rivalutazione è del 16% per i beni ammortizzabili e del 12% per i beni non ammortizzabili sul maggior valore attribuito ai beni.
I soggetti che intendono avvalersi dell’agevolazione della rivalutazione dei beni di impresa possono rivalutare i beni materiali e immateriali (beni consistenti in diritti giuridicamente tutelati), con esclusione di quelli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa, nonché le partecipazioni in società controllate e in società collegate ai sensi dell’articolo 2359 del Codice civile costituenti immobilizzazioni, risultanti:
- dal bilancio o rendiconto relativo all’esercizio in corso alla data del 31/12/2012 (ciò vale per i contribuenti che hanno il periodo di imposta coincidente con l’anno solare)
e
- dal bilancio o rendiconto dell’esercizio successivo per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della legge di stabilità (e, quindi, successivamente al 1° gennaio 2014): il che significa, per i contribuenti che hanno il periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, che il bilancio di riferimento è quello al 31/12/2013.