Al fine dell’approvazione del bilancio di esercizio lo statuto può prevedere una proroga permanente del termine di convocazione dell’assemblea nel caso di redazione del bilancio consolidato e un occasionale rinvio dello stesso termine se vi sono esigenze legate alla struttura e all’oggetto della società
Le disposizioni previste dal Codice civile per l’approvazione dei bilanci di esercizio delle S.p.a. precisano che essa può avvenire entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio di riferimento (e quindi oltre i termini ordinari fissati a 120 giorni) se sussistono determinate condizioni.
E’ l’articolo 2364 del Codice civile a dettare le condizioni per poter fruire della proroga del termine di convocazione dell’Assemblea fino a 180 giorni.
Occorre, inoltre, che gli amministratori segnalino nella relazione accompagnatoria del bilancio le ragioni della dilazione.
La proroga è ammessa solo se è consentita dalle norme statutarie. La proroga è ammessa:
- nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all’oggetto della società.