La base imponibile su cui calcolare l’imposta della cedolare secca è pari al 100 per cento del canone di locazione. Il versamento è effettuato tramite presentazione del Modello F24 e con le stesse scadenze previste per il versamento dell’IRPEF. Per cui si ha che l‘imposta cedolare si deve pagare a saldo il 16 giugno ovvero il 16 luglio con la maggiorazione dello 0,40 per cento, mentre l’acconto si paga entro la fine di novembre.
Questa imposta si può applicare solo nel caso in cui i soggetti interessati siano persone fisiche e gli immobili siano abitativi, non possono, infatti, accedere al regime della cedolare secca le società di persone, le società di capitali, nonché gli enti commerciali e non commerciali e il regime sostitutivo è adottabile solo con riferimento ai contratti di locazione aventi ad oggetto immobili censiti nel catasto dei fabbricati nella tipologia abitativa (categoria catastale A, escluso A10).
Sono, quindi, esclusi dall’applicazione della cedolare secca quegli immobili che, pur avendo i requisiti di fatto per essere destinati ad uso abitativo, sono iscritti in una categoria catastale diversa (ad esempio fabbricati accatastati come uffici o negozi). Inoltre, restano esclusi gli immobili accatastati come abitativi per i quali è stato stipulato un contratto di locazione per uso ufficio o promiscuo.