È prevista, a partire dal 1° gennaio 2016, una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari concesse in comodato ai parenti (la disposizione ha effetti anche per la TASI considerato che la base imponibile è la stessa dell’IMU) entro il primo grado che la destinano ad abitazione principale e a condizione che:
- il contratto sia registrato;
- il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato.
Viene, inoltre, previsto che il beneficio trova applicazione anche nell’ipotesi in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un solo altro immobile adibito a propria abitazione principale, fatta eccezione per le unità abitative rientranti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
Per godere della riduzione impositiva, l’unità immobiliare non deve risultare accatastata in nessuna delle categorie catastali di maggior pregio (A/1, A/8 e A/9) e deve essere concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado, ovvero ai genitori oppure ai figli. Questi, a loro volta, devono destinarla ad abitazione principale ossia devono dimorare abitualmente e risiedere anagraficamente nell’immobile concesso in comodato.
Il proprietario del bene deve risiedere anagraficamente nonché dimorare abitualmente nel Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato e può possedere, oltre a tale immobile, un altro immobile, nello stesso Comune, adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il possesso di ulteriori immobili, anche a destinazione non abitativa e per quote, preclude l’accesso all’agevolazione.