La legge di Stabilità 2016 prevede la modifica della disciplina civilistica delle pattuizioni volte a determinare canoni di locazione maggiori rispetto a quanto indicato nel contratto di locazione nell’ambito delle locazioni degli immobili a uso abitativo: la nuova norma va a “modificare” in parte le regole sui soggetti obbligati alla registrazione del contratto di locazione degli immobili a uso abitativo.
Si ricorda che, in linea di principio, tutti i contratti di locazione di immobili (in qualsiasi forma stipulati, anche verbale e a prescindere dal regime IVA) sono soggetti all’obbligo della registrazione entro il termine di 30 giorni dalla stipula (o dalla decorrenza, se anteriore), eccezion fatta per i contratti di durata inferiore a 30 giorni nell’anno (stipulati con scrittura privata non autenticata o verbalmente). L’obbligo di registrazione grava, secondo le regole generali in tema di imposta di registro, sulle parti contrattuali.
Nell’art. 13 comma 1 della L. n. 431/1998 viene inserito un periodo a norma del quale viene disposto che gravi sul locatore l’obbligo di “provvedere alla registrazione nel termine perentorio di 30 giorni”.
Inoltre, la nuova norma precisa che il locatore è tenuto, nei 60 giorni successivi alla registrazione, a darne documentata comunicazione non solo al conduttore, ma anche all’amministratore di condominio, al fine di consentire a quest’ultimo di adempiere agli obblighi di tenuta dell’anagrafe condominiale.
In ordine alle spese sostenute per la registrazione, l’art. 8 della L. n. 392/1978 stabilisce che queste devono essere ripartite in capo al locatore e al conduttore in parti uguali, mentre l’articolo 57 del DPR n. 131/1986 prevede la responsabilità solidale delle parti per il pagamento dell’imposta di registro. Il comma 59 dell’art. 1 della legge di Stabilità 2016, invece, attribuisce l’obbligo di registrazione in capo al solo locatore.