Se manca l’indicazione del tasso d’interesse per ogni singolo anno di ritardo la cartella di Equitalia può essere impugnata e annullata. Lo ha chiarito, come riferisce ‘La legge per tutti.it’, una recente sentenza (n. 620/16) della Commissione Tributaria Provinciale di Lecce. Non basta quindi che sia indicato l’importo complessivo degli interessi dovuti dal contribuente. “L’obbligo di indicazione del tasso di interessi applicato – si legge sul portale ‘La legge per tutti.it’ – è una condizione di trasparenza e garanzia nei confronti del debitore, necessaria al fine di consentire il controllo della validità della cartella esattoriale, del corretto conteggio degli importi dovuti”. Sempre a pena di nullità, la cartella deve anche indicare la percentuale relativa agli oneri di riscossione. “Non può limitarsi a indicare la somma complessiva da versare, distinguendola tra capitale, interessi e sanzioni. Violerebbe infatti – riferisce ‘La legge per tutti.it’ – l’obbligo di una compiuta motivazione una intimazione di pagamento senza un dettaglio specifico”.
CRONACA
9 marzo 2016
Così Equitalia si può annullare