L’Antitrust ha sanzionato per un milione di euro Vodafone Italia per il servizio accessorio aggiuntivo non richiesto ‘Vodafone Exclusive’, ritenendo che tale offerta abbia comportato un pagamento supplementare rispetto alla remunerazione concordata, in violazione del Codice del Consumo. Lo comunica l’Autorità, precisando che a partire dal 31 agosto 2015, secondo gli accertamenti, la società ha attuato nei confronti dei propri clienti, le seguenti condotte: l’attivazione automatica del servizio ‘Vodafone Exclusive’ senza il consenso espresso e preventivo (opt-in) dei clienti; l’addebito automatico del relativo costo mensile (1,90 euro) e il rifiuto alle richieste di rimborso a seguito dell’attivazione automatica di un servizio non richiesto dai consumatori.
In base alle verifiche dell’Antitrust, il pacchetto offerto si configura come un servizio accessorio aggiuntivo alla luce di diverse considerazioni, tra le quali: la navigazione sulla rete 4G è consentita solo a coloro che dispongono della condizioni tecniche necessarie; la possibilità di disporre di 2 ingressi al cinema al prezzo di un biglietto è garantita unicamente a un numero circoscritto di cinema aderenti alla promozione; l’accesso al servizio clienti dedicato 193 è meramente aggiuntivo rispetto al servizio clienti già esistente. L’Agcm ha imputato perciò all’impresa una condotta poco trasparente per quanto riguarda sia l’attivazione del servizio sia la modalità di addebito degli importi: il consumatore non è stato messo nella condizione, infatti, di rendersi conto che ‘Vodafone Exclusive’ era stato effettivamente attivato sui propri apparati mobili e che gli importi mensili relativi a questo servizio venivano prelevati sistematicamente dal credito residuo dei clienti.
A giudizio dell’Antitrust, tale condotta costituisce una violazione dell’articolo 65 del Codice del Consumo, con riferimento ai clienti che hanno sottoscritto un contratto dopo il 13 giugno 2014, sanzionandola e vietandone la continuazione. L’Autorità ha anche imposto a Vodafone di pubblicare per trenta giorni consecutivi sulla home page del proprio sito un estratto del provvedimento dell’Autorità, predisponendo un’icona denominata ‘Comunicazione a tutela dei consumatori’.