Assegno di maternità: cos’è, a chi spetta e come fare per ottenerlo?L’assegno di maternità Comune è un contributo che l’Ente locale di residenza mette a disposizione delle mamme disoccupate.
Possono usufruire di questa agevolazione – si legge sul portale di informazione giuridica laleggepertutti.it – le mamme disoccupate e casalinghe senza lavoro da un anno e mezzo, sia italiane che straniere con carta di soggiorno in regola. Per ricevere l’assegno ènecessario avere un reddito ISEE non superiore alla soglia stabilita ogni anno, per l’anno in corso perciò non deve essere superiore a 16.955,95 euro annui. Per presentare la domanda è necessario essere residenti nel Comune presso cui si presenta la richiesta.
L’imprto dell’assegno di maternità Comune varia a seconda degli aggiornamenti dell’Istat, per adesso l’importo si aggira intorno ai 338,69 euro al mese fino a un massimo di 5 mesi.
Per presentare la domanda ci si può sia rivolgere a un Caf oppure, se si vuole provvedere da soli, è necessario compilare un modulo apposito e trasmetterlo online attraverso il sito dell’Inps tramite un Pin da richiedere anticipatamente presso gli uffici dell’Istituto Nazionale di Previdenza. La domanda si deve presentare nei 6 mesi successivi alla nascita del figlio, o, in caso di adozione, entro i 6 mesi dalla data in cui il bambino entra a far parte del nucleo familiare.
L’assegno di maternità Comune non va confuso con l’assegno di maternità Stato, che invece spetta allemamme lavoratrici e precarie. Quest’ultimo ammonta a un totale di 338,89 euro al mese per 5 mesi al massimo, ed è riservato alle mamme (ma anche ai papà) che abbiano almeno uno di questi requisiti:
– aver versato almeno 3 mesi di contributi per maternità nei 9 mesi prima del parto e negli ultimi 18 mesi;
– essere disoccupate o in mobilità o cassa integrazione ma aver lavorato per almeno 3 mesi, e tra il momento di perdita del lavoro e il parto non devono passare più di 9 mesi;
– essere state licenziate, ma aver lavorato per almeno 3 mesi, e aver lasciato il lavoro dai 18 ai 9 mesi prima del parto;
– usufruire della gestione separata, con 3 mesi di contributi versati nell’anno precedente al congedo obbligatorio.