Torre del Greco. La Corte di Appello del tribunale di Napoli scaccia le restanti ombre sulla legittimità della nomina della nuova curatela fallimentare della Deiulemar compagnia di navigazione, respingendo il ricorso presentato dalla triade defenestrata a ottobre del 2016 e condannando «i reclamanti, in solido, al pagamento in favore di fallimento Deiulemar compagnia di navigazione della metà delle spese del giudizio».
Un verdetto accolto con un sospiro di sollievo dagli obbligazionisti dell’ex banca privata di Torre del Greco, pronti a contestare in diverse occasioni la “mala gestio” delle risorse economiche/immobiliari della Deiulemar compagnia di navigazione. In particolare, si legge in una nota del comitato dei creditori. La Corte di Appello di Napoli ha evidenziato che «le spese urgenti di cui si discute riguardano interventi non urgenti che a pieno titolo rientrano nell’ambito degli atti di straordinaria amministrazione il cui compimento richiede l’integrazione dei poteri del curatore mediante l’autorizzazione del comitato dei creditori, con la conseguenza che l’omesso coinvolgimento del comitato dei creditori vale certamente a connotare in termini di illegittimità l’operato della curatela fallimentare, senza la necessità di esaminare le ulteriori censure mosse dal tribunale che restano assorbite».
Non solo: i giudici di secondo grado precisano come l’autorizzazione del comitato dei creditore non può essere sostituita dalla autorizzazione del giudice delegato al prelievo delle somme che si colloca su un piano diverso e anzi «l’autorizzazione del giudice delegato al prelievo di somme rappresenta un atto dovuto a fronte della richiesta della curatela fallimentare e della documentata esecuzione da parte di terzi di interventi a beneficio di beni della procedura».
Infine, la Corte di Appello di Napoli afferma che «la gravità e la rilevanza dell’addebito non consente di ritenere la decisione censurata arbitraria, immotivata o illogica, per cui il reclamo va senz’altro rigettato, senza necessità di soffermarsi a esaminare le ulteriori specifiche contestazioni sull’operato della curatela fallimentare». Il provvedimento non sarà impugnabile con ricorso per Cassazione.