Jogging sì ma da soli, dalle 6 alle 8,30, senza mascherina ma avendo comunque l’obbligo di portarla con sé in modo da poterla indossare in caso di vicinanza ad altre persone; ok alla consegna dei cibi anche fuori dal territorio comunale; bambini fino a 6 anni esonerati dall’obbligo di mascherina quando escono a passeggio. Ancora disco rosso per le attività mercatali. Dalla lettura dell’ordinanza n.42, firmata oggi dal Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, emergono alcuni chiarimenti sulle ultime novità in materia di norme anti Coronavirus. L’ordinanza sarà valida dal 4 maggio e fino al 17 maggio su tutto il territorio regionale.
ATTIVITA’ MOTORIA – E’ consentito svolgere attività motoria all’aperto – si legge – ove compatibile con l’uso obbligatorio della mascherina, in forma individuale, ovvero con accompagnatore, per i minori e le persone non autosufficienti, comunque con obbligo di distanziamento di almeno due metri da ogni altra persona, salvo che si tratti di soggetti appartenenti allo stesso nucleo convivente, ovvero di minori o di persone non autosufficienti. Sono esentati dall’obbligo di utilizzo della mascherina i minori fino a sei anni d’età e le persone con patologie non compatibili con l’uso della stessa.
JOGGING – Nella fascia oraria dalle ore 6,00 alle ore 8,30, è consentito, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico, svolgere attività sportiva – ivi compresa corsa, footing o jogging – nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni statali, in forma tassativamente individuale, senza obbligo di indossare la mascherina, ma con obbligo di portarla con sé e di indossarla nel caso in cui ci si trovi in prossimità di altre persone.
DELIVERY – Sono consentite, senza i limiti di orario previsti dall’ordinanza n.39 del 25 aprile 2020 e senza limitazioni di consegna al di fuori del territorio comunale, le attività di ristorazione (fra cui, a titolo esemplificativo, bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, pizzerie), con la sola modalità di prenotazione telefonica ovvero on line e consegna a domicilio, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie nelle diverse fasi di produzione, confezionamento, trasporto e consegna dei cibi e nel rispetto del documento Allegato 2 alla citata Ordinanza n.39 del 25 aprile 2020.
VENDITA CON ASPORTO – Fermo l’obbligo di rispetto delle previsioni di cui al citato documento allegato 2 all’ordinanza n.39 del 25 aprile 2020, è altresì consentita, da parte dei medesimi esercizi di cui al punto precedente, la vendita con asporto, con divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e nelle immediate vicinanze degli stessi e nel tassativo rispetto delle seguenti, ulteriori misure: 1) che il servizio venga svolto sulla base di prenotazione telefonica o on line; 2) che il banco per la consegna degli alimenti sia collocato all’ingresso dell’esercizio commerciale e con addetto dedicato; 3) che, sotto la responsabilità dei gestori, venga assicurato l’adeguato distanziamento sociale, di almeno un metro, tra gli utenti in attesa e tra questi ed eventuali riders impiegati per la consegna a domicilio; 4) che sia assicurato l’utilizzo delle mascherine da parte degli utenti e l’utilizzo di mascherine e guanti da parte del personale. Gli esercizi che ordinariamente svolgono attività di asporto con consegna all’utenza in auto possono esercitare la propria attività, nel rispetto delle misure indicate ai numeri 3) 4) e assicurando un sistema di prenotazione da remoto.
ATTIVITA’ MERCATALI – E’ demandata all’Unità di Crisi regionale la definizione, d’intesa con l’Anci e con le categorie interessate, delle misure volte ad assicurare la ripresa in sicurezza delle attività mercatali, nei limiti consentiti dalla vigente disciplina statale. Nelle more della elaborazione delle indicate misure, sono ulteriormente confermate, con efficacia dal 4 maggio e fino al 10 maggio 2020, le disposizioni di cui al punto 1, lett. c) dell’ordinanza n. 25 del 28 marzo 2020, confermata con ordinanza n.32 del 12 aprile 2020, a mente delle quali “è vietato lo svolgimento di fiere e mercati per la vendita al dettaglio, anche relativi ai generi alimentari”. Sono esclusi dal divieto i negozi che si trovano nelle aree mercatali, ove provvisti di servizi igienici autonomi.