Torre del Greco. L’isola ecologica per ingombranti e apparecchiature elettriche o elettroniche realizzata dalla carovana del buongoverno guidata dal sindaco Giovanni Palomba all’interno del mercato ortofrutticolo di viale Sardegna era illegittima. A 10 mesi dall’ordinanza capace di scatenare nuove proteste e polemiche sulle «strategie» messe in campo dall’amministrazione comunale per tamponare le criticità del settore Nu – le contestazioni portarono all’immediato dietrofront del Comune – l’ente di palazzo Baronale è stato bocciato (ancora) dal Tar Campania e condannato a rimborsare le spese di lite, per complessivi 2.500 euro, ai promotori della «rivolta giudiziaria» contro il provvedimento.
È l’effetto della sentenza firmata dai magistrati della quinta sezione del tribunale amministrativo regionale di Napoli, pronti a sposare le tesi alla base del ricorso presentato dagli avvocati Mario Cardito e Filippo Borriello per conto del proprio assistito Aldo Faraone Mennella. Dopo avere accordato la sospensiva del provvedimento, il Tar Campania ha definitivamente bocciato al Comune, difeso dall’avvocato Alessandro Liuzzi.
L’ordinanza in questione risale al 13 settembre del 2021, quando il sindaco Giovanni Palomba – alla luce dell’annunciata chiusura dell’area posta a ridosso dell’ex orfanotrofio della Santissima Trinità – decise di istituire «una ulteriore postazione mobile per il conferimento degli ingombranti e dei Raee nel parcheggio interno dell’area mercatale di viale Sardegna». Una decisione capace di scatenare un’immediata levata di scudi, a causa del ritorno dei rifiuti in viale Sardegna e degli esigui spazi in cui le auto dirette ai cassoni era costrette a eseguire le manovre.
A ricorrere fu il proprietario di un immobile posto in prossimità della zona individuata dall’amministrazione comunale. Per il Tar Campania il ricorso «è fondato e merita accoglimento» partendo dal presupposto portato avanti dai proponenti, secondo cui il primo cittadino non era competente nell’istituire «con ordinanza contingibile e urgente – parole del Tar Campania – il contestato punto di raccolta». Infatti, per i magistrati «la realizzazione del punto di raccolta deve essere perfettamente coerente con la natura dell’area, dovendo quest’ultima ricadere in una zona classificata dal Prg» o come «parti del territorio deputate alla realizzazione di attrezzature, servizi e impianti di interesse generale».
L’area individuata, invece, risulta «attualmente deputata a zona annonaria», circostanza decisiva per individuare palesi violazioni del Comune nei precetti procedimentali. «In altri termini – la considerazione dei magistrati – è fondata la doglianza relativa all’inottemperanza dello strumento dell’ordinanza sindacale contingibile e urgente rispetto alla dichiarata finalità di tutela perseguita, ovvero il potenziamento della raccolta dei rifiuti mediante l’istituzione di un centro di raccolta».
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