Arrivano al vaglio della commissione Lavoro di Montecitorio tre proposte di legge che puntano a ridurre l’orario di lavoro settimanale. E’ iniziato l’iter delle proposte di legge presentate da Alleanza Verdi-Sinistra (Nicola Fratoianni), Movimento 5 stelle (Giuseppe Conte) e Partito Democratico (Arturo Scotto) sulla settimana corta. Testi con articolazioni diverse, ma con il medesimo obiettivo che per questo motivo sono stati abbinati per un percorso comune nella XI commissione della Camera. Centrale il ruolo della contrattazione collettiva che dovrà adeguarsi a una riduzione dell’orario di lavoro e le agevolazioni predisposte dalle pdl per incentivare il ricorso alla settimana corta.
La proposta M5S. “Adeguare la disciplina dell’orario di lavoro alle attuali dinamiche sociali ed economiche e alle conseguenze dello sviluppo tecnologico nel mercato del lavoro, incrementando la produttività e migliorando la possibilità di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per la generalità dei lavoratori”. È l’obiettivo perseguito dalla proposta di legge del M5S (primo firmatario Giuseppe Conte) che riconosce alle “organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale nonché alle loro articolazioni territoriali o aziendali” la facoltà di “stipulare specifici contratti per la riduzione dell’orario di lavoro”, fino alla misura minima di 32 ore settimanali, a parità di retribuzione. Il testo poi precisa che la riduzione dell’orario normale di lavoro può riguardare sia l’orario giornaliero sia il numero delle giornate lavorative settimanali, fino a 4 giornate. In quest’ultimo caso, le ore di lavoro giornaliere eccedenti le 8 ore ordinarie non verrebbero computate come lavoro straordinario. In mancanza di contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali, tuttavia, “almeno il 20 per cento dei lavoratori dipendenti dell’impresa o dell’unità produttiva o il datore di lavoro possono presentare una proposta di contratto per la riduzione dell’orario di lavoro, fino a 32 ore, a parità di retribuzione”. In questo caso, si prevede che entro 90 giorni “dalla pubblicazione della proposta mediante una comunicazione aziendale portata a conoscenza di tutto il personale dipendente dell’impresa o dell’unità produttiva, la proposta è sottoposta all’approvazione del medesimo personale mediante referendum”. Si introduce poi, in via sperimentale (per tre anni), un esonero contributivo per la riduzione dell’orario di lavoro. Al datore di lavoro, infatti, viene concesso “l’esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali e assicurativi, nel limite massimo di 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile”. In caso di assunzione, l’esonero contributivo è concesso anche cumulativamente “con altri incentivi riconosciuti per le assunzioni entro l’importo della contribuzione effettivamente dovuta per ciascun lavoratore assunto”. L’esonero, precisa la norma, è “riconosciuto nel limite massimo di spesa di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026”. Sempre in via sperimentale (dal 2024 al 2026), la pdl propone anche l’istituzione di un “Osservatorio nazionale sull’orario di lavoro” con il compito di “raccogliere e di elaborare dati statistici e socioeconomici” relativi, ad esempio, alle “modalità e agli strumenti con i quali le imprese e i lavoratori gestiscono e organizzano l’attività lavorativa e gli orari di lavoro” e all’attuazione delle disposizioni della legge, al fine di verificarne i risultati.
La proposta Pd. L’ultima proposta di legge al vaglio della commissione Lavoro della Camera è quella presentata a ottobre 2023 dal Pd (primo firmatario Arturo Scotto). Il testo propone di incrementare di 100 milioni di euro per il 2024 e di 200 milioni di euro annui per il 2025 e per il 2026 il “Fondo nuove competenze”. L’obiettivo, si legge nella disposizione, di “favorire la sottoscrizione di contratti collettivi tra le imprese e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale finalizzati alla definizione di modelli organizzativi volti a sperimentare la progressiva riduzione dell’orario di lavoro, a parità di salario, anche nella forma di turni su quattro giorni settimanali”. Proprio per questo fine, viene introdotto un esonero parziale dal versamento dei contributi per i datori di lavoro privati “con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente cui si applicano i contratti collettivi” che prevedono la riduzione dell’orario. Ai datori di lavoro, infatti, viene concesso, “per la durata della sperimentazione prevista dai medesimi contratti e in proporzione alla riduzione di orario di lavoro concordata”, l’esonero dal versamento dei contributi in misura pari al “30% dei complessivi contributi previdenziali dovuti dai medesimi, con esclusione dei premi e dei contributi spettanti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro”. L’esonero è riconosciuto nella misura del 40% se, invece, le prestazioni lavorative interessate dalla sperimentazione dell’orario di lavoro siano comprese tra quelle considerate usuranti o gravose. Il testo, infine, precisa che i “criteri e le modalità di applicazione dell’agevolazione e di utilizzo delle risorse” saranno definiti con decreto del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il ministro dell’Economia e delle Finanze.
La proposta d Avs. Tra le tre proposte di legge è quella di Avs la più articolata. Il testo, depositato da Nicola Fratoianni a ottobre 2022, si compone di 22 articoli in cui viene dettagliato l’impianto della settimana corta da 34 ore lavorative “a parità di retribuzione” sia per i contratti di lavoro subordinato (nel settore pubblico e privato) sia quelli di collaborazione. Restano fuori dal campo applicativo della proposta di legge alcuni settori. È il caso della “gente di mare”, del “personale di volo nell’aviazione civile”, del “personale della scuola” o delle “forze di polizia e delle forze armate”. I contratti collettivi, si legge nel testo, “devono prevedere una riduzione dell’orario legale di lavoro fino a un orario medio settimanale di trentaquattro ore, fermi restando i vigenti limiti legali e contrattuali inferiori”. In nessun caso, si precisa, “l’orario settimanale di lavoro comprensivo delle ore di lavoro straordinario può superare il limite massimo di quaranta ore e l’orario giornaliero quello di otto ore”. Per incentivare la riduzione dell’orario di lavoro, la pdl firmata dal deputato Fratoianni istituisce presso l’Inps il “Fondo di incentivazione alla riduzione dell’orario di lavoro” con lo scopo di “erogare contributi a favore dei datori di lavoro, pubblici e privati, che nell’organizzazione degli orari di lavoro adottano il regime orario” da 34 ore settimanali, “qualora l’adozione di tale regime orario comporti una riduzione di almeno il 10 per cento dell’orario settimanale di lavoro vigente previsto da disposizioni di legge o contrattuali, ovvero che adottano orari ridotti con la previsione di un corrispettivo.