Housing sociale a Sant’Agnello, notificato lo sgombero per 37 famiglie
In data 20 ottobre 2025 la Procura della Repubblica di Torre Annunziata ha emesso un ordine di sgombero del complesso immobiliare di housing sociale ubicato in Sant’Agnello, delegandone l’esecuzione congiunta alla Compagnia Carabinieri e al Commissariato di Polizia di Stato di Sorrento. Il suddetto ordine di sgombero è stato emesso all’esito di un iter procedimentale alquanto complesso e travagliato:
In data 28 febbraio 2020 il GIP del Tribunale di Torre Annunziata, su richiesta di questa Procura, aveva disposto il sequestro preventivo del comparto edificatorio di “housing sociale” di iniziativa privata, composto da 53 unità immobiliari e da opere di urbanizzazione primaria e secondaria, site in Sant’Agnello, via G. M. Gargiulo, in relazione al reato di costruzione abusiva in zona vincolata;
In data 18 giugno 2020 il Tribunale del Riesame aveva confermato il suddetto sequestro;
In data 11 gennaio 2021 il GIP di Torre Annunziata rigettava l’istanza di revoca del sequestro preventivo avanzata dalla difesa degli indagati;
In data 5 marzo 2021 il Tribunale del Riesame, in accoglimento dell’appello proposto dall’imprenditore Antonio Elefante avverso la suddetta ordinanza del GIP, revocava il sequestro;
In data 15 settembre 2021 la Corte di Cassazione, in accoglimento del ricorso proposto da questa Procura, annullava la suddetta ordinanza del Riesame con rinvio, per nuovo esame, al Tribunale del Riesame;
In data 18 marzo 2022 il Tribunale del Riesame, quale giudice di rinvio, ripristinava il sequestro e delegava il PM per l’esecuzione dello stesso;
In data 21 marzo 2022 questa Procura disponeva darsi esecuzione al sequestro, intimando lo sgombero delle unità immobiliari nel frattempo occupate da alcuni nuclei familiari;
A seguito dell’incidente di esecuzione proposto dalla difesa degli occupanti delle unità immobiliari, il GIP del Tribunale di Torre Annunziata, con ordinanza del 27 luglio 2022, sospendeva l’efficacia dello sgombero sino al passaggio in giudicato della sentenza relativa al processo;
Avverso tale ordinanza questa Procura proponeva ricorso alla Corte di Cassazione che, con ordinanza del 24 gennaio 2023, riqualificava il ricorso come opposizione e rimetteva gli atti al GIP;
Con ordinanza datata 10 ottobre 2023 il GIP di Torre Annunziata rigettava l’opposizione di questo Ufficio;
In data 13 marzo 2024 la Corte di Cassazione, in accoglimento del ricorso proposto da questa Procura, annullava con rinvio ad altro giudice la suddetta ordinanza datata 10 ottobre 2023, stabilendo i seguenti principi di diritto: «Il principio di proporzionalità, applicabile anche alla fase esecutiva del sequestro impeditivo, non può spingersi, in assenza di impulso di parte, fino alla rivalutazione della sussistenza del presupposto del periculum in mora, realizzandosi, in tal caso, una indebita invasione da parte del giudice delle prerogative dell’organo requirente preposto all’esecuzione del provvedimento; in tema di reati urbanistici, ai fini della valutazione del requisito della “indispensabilità” dell’ordine di sgombero, occorre tener conto anche dell’aggravio in concreto del “carico urbanistico” dell’opera abusiva, ancorché ultimata, in quanto incidente sul regolare assetto del territorio».
In data 26 febbraio 2025 il GIP del Tribunale di Torre Annunziata, in accoglimento dell’opposizione proposta da questo Ufficio, confermava l’ordine di sgombero emesso da questa Procura – ritenendolo proporzionato e indispensabile ai fini dell’esecuzione del sequestro preventivo, avendo, da un lato, revocato in dubbio la buona fede degli attuali occupanti, e, dall’altro, valutato l’evidente incremento del carico urbanistico conseguente all’attuale occupazione delle unità immobiliari – affermando, tra l’altro, che «Lo sgombero si atteggia come corretta modalità di attuazione della misura cautelare finalizzata ad impedire la protrazione degli effetti del reato e a garantire le finalità preventive del sequestro, che sarebbero inevitabilmente frustrate qualora si consentisse la libera disponibilità da parte di chicchessia del complesso immobiliare che – si badi – è suscettibile di confisca obbligatoria ai sensi dell’art. 44, comma 2, d.P.R. 380/2001». Sebbene ne avesse sospeso l’esecutività, nel caso di proposizione del ricorso per Cassazione, sino alla pronuncia della Suprema Corte. In data 17 settembre 2025 la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso l’ordinanza del GIP datata 26 febbraio 2025 da alcuni dei nuclei familiari occupanti le unità immobiliari in sequestro. Pertanto, per effetto della sentenza della Corte di Cassazione del 17 settembre 2025, essendo divenuta definitiva l’ordinanza del GIP datata 26 febbraio 2025, che revocava la sospensione dell’ordine di sgombero emesso da questo Ufficio in esecuzione dell’ordinanza del Tribunale del Riesame datata 18 marzo 2022, che ripristinava il sequestro e delegava il PM per l’esecuzione, compete a questa Procura dare esecuzione al suddetto ordine di sgombero, già emesso in data 21 marzo 2022 e sospeso in data 27 luglio 2022. Lo sgombero delle unità immobiliari del suddetto comparto edificatorio, medio tempore occupate, rappresenta un’ineliminabile modalità di attuazione della misura cautelare reale, ripristinata dal Tribunale del Riesame e tuttora in atto, in quanto: Da un lato, è finalizzato ad assicurare le finalità preventive del sequestro preventivo, impedendo l’aggravamento e la protrazione delle conseguenze negative e degli effetti del reato, che sarebbero inevitabilmente frustrate qualora si consentisse ulteriormente la libera disponibilità, da parte dei nuclei familiari che hanno occupato le unità immobiliari, del comparto edificatorio di cui trattasi; Dall’altro, risponde ad ineludibili esigenze di equità nei confronti dei nuclei familiari compromissari delle unità abitative, che si sono astenuti dall’occuparle in pendenza del sequestro preventivo. Il comparto edificatorio in sequestro si compone di 53 unità abitative, 64 box auto, 12 posti motocicli, 13 cantine, 1 locale deposito, 1 unità destinata a palestra riabilitativa, delle quali allo stato risultano occupate n. 37 unità abitative da altrettanti nuclei familiari, mentre risultano libere n. 16 unità abitative. Sono in corso le notifiche dell’ordine di sgombero ai nuclei familiari occupanti le unità immobiliari in sequestro, ai quali è stato concesso un termine di 60 giorni, scadente in data 20 dicembre 2025, ai fini della liberazione delle rispettive abitazioni, con avviso che, nel caso di mancata ottemperanza all’ordine di sgombero entro detto termine, si procederà allo sgombero coattivo. Il processo attualmente pende al dibattimento dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata.

