I lavoratori autonomi che determinano la base imponibile Irap in base alle regole indicate dall’art. 5-bis del D. Lgs. 446/97 possono godere della deduzione analitica dell’Irap inerente le spese sostenute per il personale dipendente dalla base imponibile per la determinazione dell’Irpef. L’imposta che rileva al fine del calcolo della deduzione è quella versata nel periodo di riferimento sia a titolo di saldo del periodo di imposta precedente che di acconto rispetto a quello successivo. Per quanto riguarda la quota relativa all’acconto essa va rilevata nei limiti dell’imposta effettivamente dovuta.
In particolare ai fini della determinazione della deduzione spettante in ciascun periodo di imposta, occorre procedere al calcolo analitico dell’IRAP afferente alle spese per il personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni previste dall’articolo 11, commi 1, lettera a), 1-bis, 4-bis, 4-bis.1 del decreto legislativo n. 446 del 1997. Un’eventuale quota di acconto che fosse stata versata in eccesso rispetto all’IRAP di competenza dell’esercizio, costituisce un credito e, in quanto tale, non potrà essere conteggiato nella determinazione della complessiva imposta ammessa in deduzione.