In linea generale l’obbligo di versamento dell’acconto IVA ricade in capo a tutti i soggetti passivi d’imposta ai fini IVA, obbligati alla liquidazione periodica del tributo
Per effettuare il calcolo dell’acconto IVA vi sono tre metodi diversi:
- il metodo storico che costituisce il metodo “ordinario” e obbliga al versamento di un acconto in misura pari all’88% dell’imposta dovuta nell’ultimo mese o trimestre dell’anno precedente (il riferimento è alla liquidazione del mese di dicembre 2014, per i soggetti con cadenza mensile, ovvero alla liquidazione annuale 2014 per i soggetti trimestrali);
- il metodo previsionale in base al quale il soggetto passivo deve versare l’88% del debito presunto riferito all’ultimo mese o trimestre dell’anno in corso (2015), a seconda della periodicità di liquidazione dell’imposta;
- il metodo analitico delle operazioni effettuate fino al 20 dicembre in virtù del quale si deve effettuare una liquidazione “straordinaria” al 20 dicembre dell’anno di riferimento, e procedere al versamento dell’imposta risultante da tale liquidazione.
Per ciò che concerne il reato di omesso versamento Iva, l’art. 8, del D.Lgs.n.158, riformulando l’art.10-ter, sgancia il reato dall’art.10-bis e innalza la soglia di punibilità che passa da 50 mila euro a 250 mila euro per ciascun periodo d’imposta. Si evidenzia che il reato, di cui all’art. 10 ter del D.Lgs.n. 74/2000, si ritiene perfezionato solo nel momento in cui il contribuente non versa l’imposta sul valore aggiunto, dovuta in base alla dichiarazione annuale, entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo di imposta successivo, di ammontare superiore alla soglia di punibilità prevista.