L’introduzione di un regime fiscale naturale con tassazione sostitutiva agli effetti dell’IVA, dell’IRPEF e dell’IRAP, per le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni (salva la facoltà di optare per l’applicazione dell’IVA e delle imposte sui redditi nei modi ordinari) potrebbe rappresentare una nuova opportunità sia per i contribuenti che sono in fase di start up sia per quelli che vogliono intraprendere un’attività di impresa o di libera professione complementare o meno ad altra già svolta.
Nel dettaglio e per sommi capi questi sono i caratteri peculiari del nuovo regime che avrà efficacia a partire dal 1° gennaio 2015:
• il reddito d’impresa o di lavoro autonomo viene determinato in funzione dei soli ricavi o compensi percepiti nel periodo d’imposta su cui è applicato un coefficiente di redditività (ed es. le spese per l’esercizio dell’attività, infatti, non possono essere dedotte, ad eccezione dei contributi previdenziali);
• il reddito imponibile così determinato è assoggettato ad imposta sostitutiva pari al 15 per cento;
• il soggetto che si avvale del regime forfetario è dotato di piena soggettività ai fini del tributo, con conseguente necessità di aprire una posizione IVA nel territorio dello Stato.
• un regime di franchigia ai fini dell’IVA (nelle operazioni passive è considerato alla stregua di un consumatore finale salvo che per talune tipologie di operazioni internazionali);
• è esclusa l’applicazione degli studi di settore e dei parametri;
• gli esercenti attività d’impresa hanno la facoltà di applicare, ai fini contributivi, un regime agevolato che prevede la soppressione del livello minimo imponibile previsto ai fini del versamento dei contributi previdenziali.