La TASI (imposta destinata a finanziare i servizi indivisibili dei Comuni) deve essere versata da chiunque possieda/detenga fabbricati e aree fabbricabili. Il versamento del tributo deve avvenire sulla falsariga di quanto previsto ai fini IMU e quindi con una prima rata entro il 16 giugno e la seconda entro il 16 dicembre.
Occorre ricordare che la TASI non sostituisce l’IMU, posto che quest’ultimo tributo è stato abolito solo per le abitazioni principali diverse da quelle di lusso (A/1, A/8 e A/9). Pertanto, per le abitazioni che scontano l’IMU, il proprietario è tenuto al pagamento di entrambi i tributi, sempre nel rispetto delle regole previste in materia di aliquote TASI.
L’imposta TASI deve poi essere rapportata al periodo e alla percentuale di possesso o in base al numero di locatari / comodatari. In buona sostanza, la TASI deve essere applicata con le medesime regole dell’IMU, ovvero conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno 15 giorni e deve essere rapportata in relazione al periodo di possesso.
Le modalità di versamento della TASI sono, di fatto, analoghe a quelle previste per l’IMU per cui il versamento andrà effettuato tramite:
- modello F24, utilizzando i seguenti codici tributo:
- 3958 Abitazione principale e relative pertinenze;
- 3959 Fabbricati rurali ad uso strumentale;
- 3961 Altri fabbricati.
- apposito bollettino di c/c/p.
L’IMU e la TASI sono abolite dal 2016 per le abitazioni principali iscritte nelle categorie catastali diverse da quelle definite “di lusso”.
Per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, invece, continueranno ad applicarsi sia l’IMU che la TASI come avvenuto fino ad oggi.