L’articolo 2425-bis del Codice civile stabilisce che le plusvalenze derivanti da operazioni di compravendita con locazione finanziaria al venditore (lease back) devono essere ripartite in funzione della durata del contratto di locazione: privilegiando l’aspetto sostanziale dell’operazione rispetto a quello formale, la norma si conforma ai principi di redazione del bilancio contenuti nell’art. 2423-bis del Codice civile in base al quale la valutazione delle voci deve essere effettuata “tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo e del passivo considerato”. Pertanto, dando rilievo al fatto che il contratto di lease back, dal punto di vista sostanziale, è un’operazione di finanziamento, la plusvalenza realizzata dal cedente deve essere imputata al conto economico in quote costanti in base alla durata del leasing e, quindi, del finanziamento.
Sotto il profilo prettamente contabile, l’operazione di lease back impone una scrittura di cessione del bene in virtù della quale emerge una plusvalenza o una minusvalenza, data dalla differenza tra il prezzo di alienazione e il valore netto contabile del cespite ceduto.
Se la differenza tra il prezzo di alienazione ed il valore netto contabile del cespite ceduto è positiva, si ha una plusvalenza. Da un punto di vista contabile, la stessa deve essere imputata a conto economico, in ossequio al principio di competenza, mediante l’utilizzo dei risconti passivi.
Nell’ipotesi in cui si configuri, invece, una minusvalenza, la stessa si configura come una perdita durevole di valore del bene venduto e, come tale, va imputata direttamente a Conto Economico nell’esercizio in cui si realizza la compravendita.