L’agevolazione introdotta dalla legge di Stabilità 2016 sulla disciplina fiscale degli ammortamenti con cui viene offerta la possibilità ai soggetti titolari di reddito d’impresa e di lavoro autonomo di maggiorare del 40% il costo di acquisizione dei beni stessi non può essere applicata indistintamente a tutti i beni ma soggiace al rispetto di specifici requisiti che fanno riferimento sia all’arco temporale di acquisizione del bene che alla tipologia del bene stesso: tutti elementi che non lasciano spazio a incertezze applicative in quanto esplicitati dalla norma in commento.
Sono, quindi, ammessi all’agevolazione unicamente i beni materiali per cui restano esclusi dal beneficio i beni immateriali. Inoltre, per godere della maggiorazione i beni acquisiti devono essere nuovi per cui non possono essere maggiorati del 40% gli acquisti di beni usati.
Non sono agevolabili neppure i beni che non rivestono il requisito della strumentalità: è, infatti, richiesto dalla disciplina che i beni per fruire dell’agevolazione siano strumentali all’attività svolta. Ma rimangono in ogni coso esclusi dall’agevolazione gli acquisti di beni materiali che seppur strumentali all’attività hanno un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5% (come stabilito nel DM 31 dicembre 1988).
Sono esclusi anche i beni merce o quelli trasformati ovvero assemblati per la vendita nonché i materiali di consumo (circ. n. 5/2015) perché non sono strumentali: per soddisfare il requisito della strumentalità i beni devono, infatti, essere di uso durevole e atti ad essere impiegati come strumenti di produzione all’interno del processo produttivo dell’impresa.
Sono, inoltre, esclusi dal beneficio gli acquisti di fabbricati e di costruzioni di ogni tipo.