Addio multa sulle strisce blu se non si espone il ticket del pagamento sul parabrezza dell’automobile. A chiarirlo è la Cassazione con la sentenza n. 8282/16. Come ricorda ‘LaLeggePerTutti.it’, il codice della strada non indica espressamente il posto in cui deve essere collocato il tagliando, ma prescrive solo che questo sia visibile ai fini dei controlli del vigile o dell’ausiliare del traffico: può quindi essere appoggiato sul sedile anteriore o in prossimità del cruscotto nel lato del passeggero.
Secondo la Corte, il ticket che non viene esposto sul parabrezza non legittima la contravvenzione per violazione delle norme sulla sosta a pagamento. Anche se non esiste una norma che disciplini le modalità di esposizione del tagliando, è onere dell’automobilista scegliere dove renderlo massimamente visibile.
Costretto a impugnare la multa, il conducente non ha diritto a chiedere anche la condanna alle spese dell’amministrazione, visto che può evitare il contenzioso scegliendo con cura dove collocare il tagliando.
Secondo il codice della strada, quando la sosta è permessa a tempo limitato, i conducenti devono segnalare in modo visibile l’orario di inizio della sosta, esponendo il ticket in un luogo in cui sia facilmente visibile. Inoltre, ai fini della regolazione delle spese di giudizio, l’operato del vigile che non si accorge della presenza del tagliando e fa la contravvenzione è corretto, poiché in questo caso la multa è determinata da un comportamento erroneo dell’automobilista.