“Il pubblico ministero, oltre che per necessità di prosecuzione delle indagini, assicuri la riservatezza anche degli atti contenenti registrazioni di conversazioni o comunicazioni informatiche o telematiche inutilizzabili”. È la nuova norma contenuta nel ddl Penale, inserita con un emendamento dei relatori Giuseppe Cucca e Felice Casosn (entrambi Pd) approvato in commissione Giustizia al Senato. Gli atti non utilizzabili – prevede la nuova misura – “non allegati a sostegno della richiesta di misura cautelare siano custoditi in apposito archivio riservato, con facoltà di esame e ascolto ma non di copia, da parte dei difensori delle parti e del giudice”. I difensori delle parti potranno “ottenere copia degli atti e trascrizione in forma peritale delle intercettazioni, ritenuti rilevanti dal giudice ovvero il cui rilascio sia stato autorizzato dal giudice nella fase successiva alla conclusione delle indagini preliminari”. In vista della richiesta di giudizio immediato il pm, “ove riscontri tra gli atti la presenza di registrazioni di conversazioni o comunicazioni informatiche o telematiche inutilizzabili, che non siano pertinenti all’accertamento delle responsabilità per i reati per cui si procede” ne dispone l’avvio, “indicando espressamente le conversazioni di cui intenda richiedere lo stralcio”. Inoltre, non meno importante, la norma fissa un ulteriore paletto per le intercettazioni: le conversazioni o comunicazioni non utilizzabili non potranno essere oggetto di “trascrizione sommaria”, dovranno essere infatti indicati data, ora e apparato su cui la registrazione è intervenuta, “previa informazione al pubblico ministero, che ne verifica la rilevanza con decreto motivato”.
politica
3 agosto 2016
Intercettazioni, la nuova legge: gli avvocati non potranno averne copia