Spesso ai semafori, soprattutto nelle zone a traffico intenso o negli incroci più ampi, sono installate delle piccole telecamere che servono a fotografare la targa dell’auto al passaggio con il rosso. La presenza della telecamera, ricorda il portale ‘laleggepertutti.it’ non deve essere presegnalata da nessun avviso come invece avviene con gli autovelox o con i tutor o con qualsiasi altro apparecchio di controllo elettronico della velocità.
Tuttavia, qualche giudice, compresa la Cassazione, ritiene che la contestazione debba avvenire immediatamente, senza cioè aspettare che il conducente prenda cognizione del fatto di essere stato multato solo nel momento in cui il verbale gli arriva a casa. In altre parole, ci deve essere, nelle vicinanze, un’auto della polizia che, una volta accertata l’infrazione per passaggio con rosso, blocchi il conducente e, dandogli la possibilità di difendersi nell’immediatezza, gli consegni la multa con l’importo da pagare. Da quel giorno, peraltro, il trasgressore ha 5 giorni di tempo per pagare con uno sconto del 30%.
L’obbligo della contestazione immediata vale però solo quando il semaforo non è posto in presenza di un incrocio, ma ad esempio quando ci sono strisce pedonali o altre esigenze di rallentamento del traffico. Secondo la Cassazione è nullo il verbale di contestazione dell’infrazione per passaggio col rosso al semaforo, se la multa non è stata immediatamente notificata al trasgressore solo quando il semaforo non era posto a presidio di un incrocio. Infatti, la legge contempla quale unica ipotesi di esenzione dall’obbligo della contestazione immediata, in caso di passaggio con il semaforo rosso, solo quella dell’attraversamento di un incrocio.
In ogni altro caso, la possibilità o meno di procedere alla contestazione immediata dell’infrazione deve essere valutata di volta in volta in base alle specifiche circostanze. In pratica sarà il giudice a decidere se il blocco dell’auto poteva determinare un pericolo per il traffico e la circolazione delle altre auto. Un’altra curiosità che potrebbe consentire di vincere il ricorso è il rispetto dei tempi entro cui deve essere scattata la fotografia al passaggio con semaforo rosso.
Secondo una sentenza del Tribunale di Urbino, nel momento in cui la polizia usa l’apparecchiatura Vistared, tale strumento deve essere predisposto per entrare in funzione dopo un tempo prefissato dall’inizio del segnale rosso, il cosiddetto RedDelay, corrispondente al tempo di ritardo dell’attivazione della rilevazione automatica rispetto all’inizio del segnale rosso. Ebbene questo tempo deve essere di 500 millesimi di secondo. Pertanto, è illegittima una multa effettuata con un RedDelay pari a 10 millesimi di secondo. In tal caso il giudice è tenuto ad annullare il verbale di contestazione emesso sulla base di tale ultimo parametro.
La recente sentenza della Corte Costituzionale che obbliga la revisione periodica di tutti gli strumenti elettronici di controllo elettronico della velocità (vedi tutor e autovelox) non si applica alle telecamere del semaforo. Sempre la Cassazione ha chiarito, in proposito, che né il Codice della strada né il relativo regolamento di esecuzione prevedono che il verbale di accertamento dell’infrazione debba contenere, pena la nullità, l’attestazione che la funzionalità del singolo apparecchio impiegato sia stata sottoposta a controllo preventivo e costante durante l’uso.
La decisione, conferma la ormai costante giurisprudenza in tema di requisiti degli apparecchi elettronici finalizzati al controllo del passaggio con il rosso al semaforo. In pratica, la valenza di prova delle foto non è subordinata alla dimostrazione della funzionalità dell’apparecchio (sotto vari profili, della corretta installazione al momento della rilevazione, della sua corretta taratura, ecc.) al momento della contestazione. Ciò che conta, ai fini della validità e dell’efficacia probatoria della contestazione, è che l’apparecchio sia stato omologato nel rispetto delle regole tecniche.