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Il Biotestamento è legge: ecco cosa prevede
POLITICA
14 dicembre 2017
Il Biotestamento è legge: ecco cosa prevede
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Il testo sulle Disposizioni anticipate di trattamento e in materia di consenso informato, legge già licenziata dalla Camera, è passata senza modifiche al Senato. La legge è stata quindi approvata in via definitiva con 180 favorevoli, 71 contrari e sei astensioni. Al termine del voto finale, l’aula ha lungamente applaudito l’approvazione del provvedimento.  Le Disposizioni anticipate di trattamento (Dat) sono la principale novita’ della legge sul testamento biologico appena approvata in via definitiva dal Senato (il 20 aprile scorso era arrivato il si’ della Camera). Cinque gli articoli della legge. Ecco le novita’ punto per punto: IL CONSENSO INFORMATO – L’articolo 1 prevede che, nel rispetto della Costituzione, nessun trattamento sanitario puo’ essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata. Viene ‘promossa e valorizzata la relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico il cui atto fondante e’ il consenso informato’ e ‘nella relazione di cura sono coinvolti, se il paziente lo desidera, anche i suoi familiari’. I MINORI – Per quanto riguarda i minori ‘il consenso e’ espresso dai genitori esercenti la responsabilita’ genitoriale o dal tutore o dall’amministratore di sostegno, tenuto conto della volonta’ della persona minore’. LE DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO – L’articolo 3 prevede che ‘ogni persona maggiorenne, capace di intendere e volere, in previsione di una eventuale futura incapacita’ di autodeterminarsi, puo’, attraverso Disposizioni anticipate di trattamento, esprimere le proprie convinzioni e preferenze in materia di trattamenti sanitari, nonche’ il consenso o il rifiuto rispetto a scelte diagnostiche o terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari, comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali’. Le Dat, sempre revocabili, risultano inoltre vincolanti per il medico e ‘in conseguenza di cio’ – si afferma – e’ esente da responsabilita’ civile o penale’. Sempre questo articolo stabilisce le modalita’ di espressione della propria volonta’: ‘Le DAT devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata, con sottoscrizione autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale o da un medico dipendente del Servizio sanitario nazionale o convenzionato. Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, possono essere espresse attraverso videoregistrazione’. In caso di emergenza o di urgenza, precisa inoltre il ddl, ‘la revoca puo’ avvenire anche oralmente davanti ad almeno due testimoni’. PIANIFICAZIONE DELLE CURE – ‘Nella relazione tra medico e paziente – si legge nell’articolo 4 – rispetto all’evolversi delle conseguenze di una patologia cronica e invalidante o caratterizzata da inarrestabile evoluzione con prognosi infausta puo’ essere realizzata una pianificazione delle cure condivisa tra il paziente e il medico, alla quale il medico e’ tenuto ad attenersi qualora il paziente venga a trovarsi nella condizione di non poter esprimere il proprio consenso o in una condizione di incapacita”.

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