Scafati. Pay Tv nel suo bar per le partite di calcio, assolto un imprenditore
CRONACA
20 febbraio 2025

Scafati. Pay Tv nel suo bar per le partite di calcio, assolto un imprenditore

Metropolis

Nocera/Scafati. Condannato in primo grado perché secondo la pubblica accusa avrebbe fatto assistere ai clienti del suo bar partite del campionato italiano di calcio e delle competizioni europee (il Napoli soprattutto)  trasmesse dalla tv a pagamento senza averne i requisiti richiesti. Non aveva pagato in soldo (14mila euro) come disposto dal decreto penale ed era finito a giudizio per frode. Dopo i sei mesi del primo grado e un’ammenda di 5mila euro, arriva la sentenza d’appello (Sicuranza, Giocoli e Perrotta il collegio) che ha accolto le tesi dell’avvocato difensore Roberto Acanfora assolvendo a distanza di sette anni dai fatti contestati il 43enne Alfonso Aquino, titolare del bar caffetteria Luxury a Scafati. “Il fatto non sussiste”. L’operazione fu eseguita dalla Guardia di Finanza che controllando il locale pubblico scoprì che il bar era sprovvisto di permesso per intrattenere i clienti con l’evento sportivo trasmesso dalla pay tv (Cagliari/Napoli). Fu proprio un numero elevato di avventori a destare sospetti agli uomini delle Fiamme Gialle che così decisero di multare il titolare e denunciarlo alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore. E naturalmente venne sospesa anche la visione della partita in cui era impegnata la squadra azzurra. Alcuni degli avventori poi raccontarono agli inquirenti che erano soliti radunarsi in quel locale pubblico anche quando la squadra azzurra non giocava per cui quella presenza non era certo per vedere la partita. Secondo l difensore «nessuna consumazione avrebbe subito un aumento rispetto al listino prezzi di base e che quindi quella partita era data in visione senza ulteriori guadagni». Per cui secondo la difesa non ci sarebbe reato contestabile perché la Pay tv sarebbe stata usata come per uso domestico. Motivazione accolta in toto dal collegio di giudici di secondo grado. Scrive l’Appello nella sentenza di assoluzione di ieri: «L’evento sportivo non è stato pubblicizzato per cui non ci sono i presupposti per un’azione ai fini del lucro che non è ravvisabile nell’intento di far confluire nel locale un maggior numero di clienti, in conseguenza alla fruizione gratuita del servizio» e ciò «perché non era stato pubblicizzato la diffusione nel locale pubblico dell’evento calcistico». (m.m.)