Sicurezza, il Tar Campania «cancella» le proroghe delle zone rosse: «Violano la libertà»
CRONACA
29 luglio 2025

Sicurezza, il Tar Campania «cancella» le proroghe delle zone rosse: «Violano la libertà»

metropolisweb

Napoli. “Difettano nella fattispecie i presupposti per l’esercizio del potere di ordinanza e risulta comunque violato il principio secondo cui i provvedimenti contingibili e urgenti devono avere efficacia limitata nel tempo”. Lo scrive la quinta sezione del Tar della Campania, presidente Maria Abruzzese, nella sentenza in cui annulla la proroga delle zone rosse in citta’ al centro dell’ordinanza firmata dal prefetto di Napoli, Michele di Bari, lo scorso 27 marzo (et non a giugno come precedentemente riferito, quando ne e’ stata disposta una seconda, ndr.), allungando fino al 30 giugno di questo anno un provvedimento preso a dicembre sulla scorta di disposizioni del Viminale. A opporsi alle zone rosse erano due consiglieri di municipalita’ partenopee, alcune associazioni e un uomo con precedenti penali che si riteneva “destinatario diretto degli effetti del provvedimento impugnato”, come scrivono i giudici amministrativi nella sentenza.

Per il collegio giudicante, “e’ abbastanza chiaro che la duplice proroga del divieto di stazionamento – in quanto implicante la sua applicazione senza soluzione di continuita’ per almeno 9 mesi e in quanto basata su argomentazioni suscettibili di essere utilizzate anche per ulteriori proroghe – implica la violazione del principio della temporaneita’ degli effetti dei provvedimenti contingibili e urgenti”.

Dalle motivazioni addotte per giustificare il provvedimento, considerato anche che non sono stati depositati i verbali del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, “non si desume affatto l’esistenza di una situazione di grave, imprevista e imprevedibile emergenza per la sicurezza pubblica non fronteggiabile con gli strumenti ordinari previsti dall’ordinamento”, scrive l’estensore della sentenza, Davide Soricelli. “Questi enunciati, infatti, fanno piuttosto riferimento agli ordinari problemi di gestione dell’ordine pubblico che sono tipici di una grande citta’ caratterizzata da problemi e tensioni sociali”, aggiunge. Inoltre, le zone rosse, originariamente introdotte per un periodo di tre mesi ma, per effetto delle due proroghe sono rimaste tali per 9 mesi, “e, come gia’ si e’ rilevato, nulla esclude ulteriori proroghe”.

“Il divieto di stazionamento limita una liberta’, quella di circolazione, che e’ garantita dalla Costituzione (e che sarebbe suscettibile di limitazioni “in via generale” per motivi di sanita’ e sicurezza solo a mezzo di legge ordinaria; cfr. articolo 16)”, si legge ancora nel dispositivo, e “risulta, da un lato, confermata la violazione del presupposto della temporaneita’ degli effetti e, dall’altro, plausibile il sospetto avanzato dai ricorrenti secondo cui gli atti impugnati stravolgerebbero lo schema dell’articolo 2, nel senso che, anziche’ adottare provvedimenti temporanei per far fronte a una imprevista e imprevedibile situazione eccezionale di pericolo per la sicurezza pubblica, il Prefetto ha introdotto misure straordinarie a carattere tendenzialmente permanente per far fronte a ordinari e stratificati nel tempo problemi di ordine pubblico”. Da qui la decisione “di illegittimita’ dell’ordinanza del 27 marzo 2025 e annullamento di quella del 30 giugno 2025”.