Il Tar conferma il blocco di 4 mesi per le trasferte dei tifosi della Salernitana
SPORT
28 agosto 2025

Il Tar conferma il blocco di 4 mesi per le trasferte dei tifosi della Salernitana

metropolisweb

Roma. Nessuna sospensione cautelare del decreto con il quale il Ministro dell’Interno il 2 luglio scorso ha disposto “la chiusura, per mesi 4, a decorrere dal 1 agosto 2025, dei settori ospiti degli impianti sportivi dove la società ‘Salernitana’ disputa gli incontri in trasferta”, nonché il “divieto della vendita di titoli di accesso ai medesimi impianti sportivi, per gli stessi incontri e per il medesimo periodo, nei confronti delle persone residenti nella Regione Campania”.

L’ha deciso il Tar del Lazio con un’ordinanza con la quale ha respinto le richieste del Centro di Coordinamento Salernitana Clubs. I giudici, rilevato “che il provvedimento gravato trova adeguato presupposto nei gravi disordini che hanno avuto luogo nella serata di domenica 22 giugno 2025, in occasione dell’incontro di calcio ‘Salernitana-Sampdoria’ valevole per il ritorno dei play out del campionato di serie B 2024/2025, allorquando si sono registrati lanci sul terreno di gioco petardi, fumogeni e seggiolini divelti dalle tribune e tentativi a più riprese di sfondare le porte di accesso al rettangolo di gioco, tanto da rendere necessario l’intervento della Forza pubblica e del personale addetto alla sicurezza, come risultante dalla nota della Questura di Salerno relativa all’esito della gara (nell’occasione il direttore di gara è stato costretto a sospendere l’incontro in diverse circostanze, prima di dover decretare la definitiva conclusione anticipata dell’incontro di calcio, stante il perdurare delle turbative)”, hanno ritenuto che il provvedimento ministeriale contestato “sembra rientrare nel campo di applicazione” della normativa di riferimento, “nel senso cioè che la norma invocata non sembra in qualche modo limitare la misura in esame agli impianti sportivi dove si sono verificati i disordini; che anche la durata del provvedimento si pone ben all’interno dei limiti fissati dalla norma citata (‘non superiore a due anni’) tanto che una eventuale rimodulazione della durata rischierebbe di ingerirsi impropriamente nei margini di discrezionalità (insindacabili) dell’autorità che ha adottato il provvedimento impugnato”.

Facendo riferimento poi alla censura relativa alla mancata individuazione, nel provvedimento impugnato, “del settore ospiti degli impianti sportivi interessati dalla chiusura di che trattasi”, il Tar ha ritenuto che la stessa “appare infondata in quanto, sebbene non individuati nello specifico, sono tuttavia facilmente individuabili facendo riferimento, per relationem, al calendario del campionato poi adottato dalla Lega competente nel mese di luglio scorso”.