Housing sociale di Sant’Agnello. «Nessuno sproporzionato pregiudizio per le persone»
Lo sgombero del complesso di housing sociale di Sant’Agnello risulterebbe inevitabile perché l’edificio era abusivo e la sua occupazione da parte di 38 nuclei familiari determinava, già di per sé, un aggravio del carico urbanistico incompatibile con la tutela del territorio. È questa la motivazione di fondo che attraversa la sentenza della Corte di Cassazione, con il dispositivo finale che ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Nel corpo della decisione, la Suprema Corte chiarisce innanzitutto come sia stato correttamente applicato il principio di proporzionalità, respingendo la tesi secondo cui il giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto privilegiare misure meno invasive rispetto allo sgombero. Secondo i giudici, infatti, «non vi è stato nessuno sproporzionato pregiudizio nei confronti delle persone – titolari di un diritto preliminare di compravendita – occupanti gli alloggi». Un’affermazione che si lega direttamente alla valutazione sulla posizione soggettiva degli assegnatari, ritenuti non qualificabili come terzi in buona fede. La Corte osserva che essi «non potevano qualificarsi come terzi in buona fede, inconsapevoli della illegittimità dei loro titoli (privi di definitività) nonché soggetti esenti da ogni responsabilità nella gestione della procedura». Al contrario, il giudice dell’esecuzione ha legittimamente valorizzato «la possibilità da parte degli assegnatari di assumere puntuali informazioni in ordine ai peculiari profili dello stipulando negozio, ravvisandone l’illiceità dell’oggetto». Il nodo centrale resta però quello dell’aggravio del carico urbanistico, su cui la Cassazione opera una distinzione netta. Se è vero che, in linea generale, tale aggravio va valutato in concreto, è altrettanto vero che il principio muta radicalmente quando l’immobile è privo di titolo abilitativo. In questo caso, chiarisce la sentenza, «trattandosi di immobile totalmente abusivo, il concreto aggravio del carico urbanistico sarebbe avvenuto già solo con l’occupazione di un’unica unità abitativa». Una valutazione resa ancora più evidente dal dato fattuale che caratterizza la vicenda: «l’occupazione dell’immobile abusivo era stata effettuata da parte di ben trentotto nuclei familiari». Un elemento che rende «del tutto congrua, oltre che giuridicamente corretta, la valutazione di sussistenza del requisito della indispensabilità dell’ordine di sgombero». Infine, la Suprema Corte liquida anche la questione dell’agibilità. Quella invocata dagli occupanti, si legge, «è solo una segnalazione, e non già un vero e proprio certificato di agibilità, invero mai effettivamente rilasciato», e non è idonea a dimostrare «l’avvenuto rispetto dei previsti strumenti di pianificazione».

