L’alibi del «troppo amore» non regge più. Per la Cassazione la gelosia è un movente abietto
AGORÀ
4 febbraio 2026

L’alibi del «troppo amore» non regge più. Per la Cassazione la gelosia è un movente abietto

Raffaele Vitiello

​Non è amore, non è un momento di debolezza, non è una giustificazione. Con la sentenza pronunciata l’11 novembre scorso, la Quinta Sezione della Cassazione ha messo un punto fermo su una questione che per troppo tempo ha abitato le zone grigie delle aule di tribunale: la gelosia non può mai giustificare la concessione delle attenuanti generiche. Il caso, che vedeva un uomo accusato di stalking e lesioni verso l’ex convivente e il suo nuovo compagno, si è trasformato in un manifesto di civiltà giuridica che demolisce l’idea della passione come scudo penale.

​La fine del “Delitto d’Onore” psicologico
​Sebbene l’Italia abbia cancellato il delitto d’onore dal codice penale nel 1981, un suo fantasma ha continuato a vagare nei processi sotto forma di “stato d’ira determinato da fatto ingiusto”. La Suprema Corte ha però chiarito che il tradimento del partner non è un “fatto ingiusto” che legittima la violenza. Al contrario, la gelosia viene definita un sentimento morboso di supremazia, un retaggio patriarcale che mira all’annientamento della vittima piuttosto che alla gestione di un dolore privato.

​Dal 1996 a oggi: un filo rosso di condanna
​I giudici non hanno agito d’impulso, ma hanno richiamato un insegnamento consolidato che risale almeno al 1996. Definire la gelosia e la vendetta come “passioni morali riprovevoli” significa togliere loro ogni dignità etica. Per la Corte, chi agisce sotto l’impulso del possesso non merita uno sconto di pena (le attenuanti generiche), ma rischia invece l’aggravante dei motivi futili o abietti. È un ribaltamento totale: ciò che una volta veniva usato per difendersi, oggi diventa l’elemento che aggrava la posizione dell’imputato.

​Il paradosso della sanzione pecuniaria
​Nonostante la durissima condanna morale e giuridica espressa nelle 8 pagine di motivazioni, l’articolo mette in luce una frizione del sistema: l’imputato era stato condannato a 9 mesi e 10 giorni, pena poi sostituita con una sanzione pecuniaria di 5.600 euro. La Cassazione ha annullato la sentenza con rinvio proprio su questo punto tecnico. Resta aperta una domanda per l’opinione pubblica: è possibile conciliare la definizione di “volontà di annientamento” con una pena che si risolve in un versamento di denaro? Se il principio di diritto è rivoluzionario, la sua applicazione pratica deve ancora trovare una coerenza piena con la gravità sociale del reato.

​Verso una nuova convivenza civile
​La sentenza conclude ricordando che le attuali regole della convivenza civile non permettono di considerare il tradimento come un elemento positivo per l’autore del reato. Il controllo e il possesso sono l’antitesi della libertà individuale. In un Paese che lotta quotidianamente contro la piaga dei femminicidi e della violenza di genere, la Cassazione invia un messaggio inequivocabile: il diritto non è più disposto a scambiare il controllo con la passione. Chi colpisce in nome della gelosia non sta soffrendo, sta esercitando un potere illegittimo.