La Cassazione conferma il sequestro dei beni per il rampollo dei Gionta
CRONACA
5 febbraio 2026

La Cassazione conferma il sequestro dei beni per il rampollo dei Gionta

Antonio Di Martino

Ricorso respinto, sequestro confermato: la Cassazione chiude la partita sul denaro bloccato a Massimo Savino, arrestato lo scorso 15 luglio nel blitz contro il clan Gionta. Con sentenza della Seconda Sezione penale, la Corte ha dichiarato inammissibile l’impugnazione contro l’ordinanza del Tribunale di Napoli che, il 6 ottobre 2025, aveva respinto il riesame del decreto di sequestro preventivo disposto dal gip.  La misura è finalizzata alla confisca “allargata” e si inserisce in un procedimento in cui Savino è indagato per porto e detenzione di armi ed estorsione, con l’aggravante dell’art. 416-bis.1. Massimo Savino, ritenuto dagli inquirenti figura di rilievo del clan, è uno dei figli di Felice detto «Peracotta», cognato di Gemma Donnarumma, moglie di Valentino Gionta. Tra gli elementi richiamati nell’inchiesta che hanno portato al suo arresto figurano anche le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Salvatore Buonocore, ex uomo del gruppo, che lo indica come soggetto centrale e particolarmente attento al controllo del territorio. Buonocore ha riferito dell’installazione di diverse telecamere attorno all’abitazione, non come semplice misura difensiva ma come sistema per sorvegliare un’area più ampia, monitorando strade, abitazioni dei vertici e vie d’accesso alla roccaforte di Palazzo Fienga. Le telecamere, sempre secondo il pentito, sarebbero state collegate a dispositivi mobili, consentendo agli affiliati di osservare in diretta e da remoto i movimenti nella zona, trasformando la videosorveglianza in uno strumento operativo e di allerta. Nel ricorso la difesa ha contestato la misura su più profili: assenza del periculum in mora, motivazione ritenuta incoerente, presunta non idoneità dei reati a generare profitti e carenza dei parametri per sostenere la sproporzione tra disponibilità economiche e redditi leciti; ha richiamato inoltre la solidità patrimoniale dell’indagato e la mancanza, da parte dell’accusa, di una ricostruzione dettagliata delle ragioni della sproporzione. Si è poi insistito sul criterio della “ragionevolezza temporale” tra fatti contestati e incremento patrimoniale. La Cassazione, però, ricorda che l’art. 325 c.p.p. consente il ricorso solo per violazione di legge: per i giudici le doglianze miravano a riaprire valutazioni di merito già affrontate dal Riesame, che aveva motivato su reati-spia, stato di disoccupazione, irrilevanza del buono fruttifero per l’assenza di prova dei prelievi, proporzionalità della misura, pericolo e requisito temporale. Da qui la dichiarazione di inammissibilità, con il sequestro che resta confermato.