Dehors a Sorrento, proroga fino al 30 giugno 2027
Il quadro normativo sui dehors di Sorrento viene nuovamente ridefinito. A farlo non è il regolamento comunale approvato lo scorso novembre, ma la legge statale, che ne supera le previsioni e impone una linea interpretativa vincolante per gli enti locali. Con un atto di indirizzo, il Comune mette ordine nella disciplina delle occupazioni di suolo pubblico e delle strutture amovibili. Il nodo centrale è la prevalenza della norma primaria sul regolamento comunale. L’atto prende atto dell’entrata in vigore della Legge Semplificazioni, che all’articolo 50 ha prorogato fino al 30 giugno 2027 le concessioni rilasciate nel periodo emergenziale. Una novità che, si legge nel provvedimento, ha imposto una vera e propria «manutenzione giuridica delle prassi istruttorie del Suap e dell’Edilizia». Il documento è esplicito: «Si rileva la prevalenza della forza attiva della norma primaria sulla potestà regolamentare dell’Ente, la quale recede dinanzi al dettato della Legge n. 182/2025». Di conseguenza, le scadenze previste dal regolamento comunale diventano irrilevanti per le strutture già autorizzate. «Gli obblighi di ripristino dello stato dei luoghi originariamente previsti per la fine dell’esercizio 2025 sono da ritenersi giuridicamente irrilevanti», poiché la proroga opera automaticamente, “ope legis”. La proroga produce un duplice effetto. Da un lato consolida i titoli concessori, inibendo decadenze e procedimenti sanzionatori; dall’altro incide sul piano edilizio e paesaggistico. Le strutture amovibili restano infatti ricondotte all’Attività Edilizia Libera, superando il limite ordinario dei 180 giorni. «La legittimità della permanenza di tali strutture è ora estesa ope legis fino al 30 giugno 2027, senza che tale stabilità temporale ne muti la natura di “opera precaria”», chiarisce l’atto. «Per le strutture amovibili già autorizzate, resta sospesa fino al 30 giugno 2027 la necessità di acquisire o rinnovare le autorizzazioni prescritte dagli artt. 21 e 146 del D.Lgs. n. 42/2004, anche qualora l’area d’insediamento sia sottoposta a vincolo». Il Comune però fissa un limite preciso: «La proroga della L. 182/2025 non è una “sanatoria” per strutture disarmoniche o fatiscenti».

