Tangenti a Sorrento, l'ex sindaco Coppola e il suo staffista vanno a processo
La data è segnata in rosso: il 20 febbraio 2026 prenderà il via il processo incentrato sulla prima svolta dell’inchiesta…
Un candidato incandidabile, un’elezione celebrata e una battaglia legale durata anni. A Sorrento la vicenda che ha attraversato le urne del 2020 si chiude solo ora, con una sentenza del Consiglio di Stato che non riapre i giochi politici, ma rimette ordine sulle spese di giudizio e, soprattutto, mette nero su bianco che il risultato elettorale non era affatto scontato. Con la decisione pronunciata il 29 gennaio 2026, la Sezione Quinta di Palazzo Spada ha accolto riformato la sentenza del Tar Campania limitatamente al capo sulle spese e ne ha disposto la compensazione integrale.
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La data è segnata in rosso: il 20 febbraio 2026 prenderà il via il processo incentrato sulla prima svolta dell’inchiesta…
Al centro della vicenda c’è l’ammissione, alle Comunali del 20 e 21 settembre 2020, della candidatura a sindaco di Marco Fiorentino, poi dichiarato incandidabile ai sensi dell’articolo 10 del decreto legislativo 235 del 2012. I ricorrenti avevano impugnato il provvedimento della Commissione elettorale circondariale, sostenendo che l’incandidabilità avrebbe dovuto travolgere non solo la candidatura, ma anche le liste collegate e, in ultima istanza, l’intera consultazione. Il Tar, dopo la sospensione in attesa del giudizio civile sull’incandidabilità – definito dalla Cassazione – aveva dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, essendo nel frattempo intervenuto lo scioglimento del consiglio comunale. Secondo i giudici di primo grado, «lo scioglimento del consiglio comunale con atto presidenziale determina la cessazione automatica del mandato di tutti i consiglieri comunali in carica rendendo priva di utilità pratica qualsiasi pronuncia giurisdizionale relativa alla validità della loro proclamazione».
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Non solo. Il Tar aveva anche escluso che il risultato sarebbe cambiato in assenza della candidatura contestata, ritenendo che «ciò consente di ricostruire in maniera logicamente prossima alla certezza quale sarebbe stata la volontà dell’elettorato qualora non si fosse ammesso il candidato sindaco di cui si contesta l’ammissione». È proprio su questo punto che il Consiglio di Stato ribalta l’impostazione. La ricostruzione del Tar, scrivono i giudici d’appello, «risulta erronea, in quanto si fonda solo ed esclusivamente sui dati del ballottaggio». Al contrario, «la ricostruzione ipotetica del risultato elettorale deve essere effettuata analizzando anche i risultati del primo turno elettorale».
E qui i numeri pesano. Al primo turno Marco Fiorentino aveva ottenuto 1.865 voti, un risultato «superiore allo scarto dei voti registrato tra i due candidati più votati ed idoneo, se traslato su uno di tali concorrenti, ad evitare il ballottaggio e potenzialmente anche a rovesciare il risultato elettorale». Per il consiglio di Stato «non può procedersi all’esame in modo atomistico dell’esito del ballottaggio», come invece aveva fatto il giudice di primo grado.
Non solo: l’eventuale esclusione di Fiorentino avrebbe inciso anche sulla composizione delle liste, «visto il legame inscindibile che esiste tra la candidatura alla carica di sindaco e la presentazione di una lista». La decisione non riapre le urne – il consiglio comunale è stato sciolto dopo l’arresto del sindaco Massimo Coppola e poi commissariato – ma incide sul principio. La dichiarazione di improcedibilità impone al giudice di valutare la cosiddetta soccombenza virtuale, ossia «quello che sarebbe stato l’esito del processo ove detta declaratoria non fosse intervenuta». E in questa valutazione sommaria, per Palazzo Spada, le ragioni dei ricorrenti non erano affatto infondate. Da qui la conclusione: spese integralmente compensate in primo grado e anche in appello, «stante la peculiarità della vicenda e la complessità delle questioni sottese».