Pompei, minoranza bocciata: il Tar conferma la validità del voto di Andreina Esposito
CRONACA
13 febbraio 2026

Pompei, minoranza bocciata: il Tar conferma la validità del voto di Andreina Esposito

Gaetano Angellotti

Il vuoto lasciato da un sindaco scomparso può trasformarsi in un terremoto istituzionale. A Pompei, invece, per il Tribunale amministrativo regionale della Campania deve valere il principio opposto: la macchina comunale non si ferma. E chi subentra, lo fa con tutti i poteri necessari, voto compreso. Con l’ordinanza n. 473/2026, la Prima Sezione del Tar Campania ha respinto la domanda cautelare proposta da un gruppo di ricorrenti contro una serie di deliberazioni approvate dal Consiglio comunale tra il 22 e il 29 dicembre 2025, oltre agli atti presupposti e connessi, tra cui la convocazione dell’assemblea e i pareri dirigenziali.

Al centro del ricorso, la legittimità della partecipazione al voto del vicesindaco, subentrato nelle funzioni dopo il decesso del primo cittadino. I giudici amministrativi sono stati netti. Nell’ordinanza si legge che «il ricorso non si presenta assistito dal necessario fumus boni iuris, apparendo infondata la tesi di parte ricorrente secondo cui non potrebbe esprimere il proprio voto in Consiglio comunale l’assessore che abbia assunto la carica di vicesindaco a seguito del decesso del sindaco». Il Collegio richiama l’articolo 53 del Testo unico degli enti locali, che distingue tra impedimento temporaneo e permanente del sindaco, includendo espressamente nel primo comma anche l’ipotesi del decesso.

 

In tal caso, sottolinea il Tar, «il vicesindaco assume senz’altro le “funzioni del sindaco”, per cui non si limita a sostituirlo, ma ne esercita con pienezza le prerogative, tra cui non potrebbe quindi escludersi quella di esprimere il proprio voto in Consiglio comunale». Un passaggio che rafforza la linea della continuità amministrativa in una fase particolarmente delicata per l’ente. L’ordinanza richiama anche un precedente del Consiglio di Stato (sez. I, parere 14 giugno 2001 n. 501) relativo ai «pieni poteri del vicesindaco nel periodo di reggenza fino alla convocazione dei comizi».

 

Secondo quel parere, «nessuna norma positiva identifica atti riservati al titolare della carica e vietati a chi lo sostituisce» e, in termini sistematici, «la preposizione di un sostituto all’ufficio o carica in cui si è realizzata la vacanza implica di norma l’attribuzione di tutti i poteri spettanti al titolare, con la sola limitazione temporale connessa alla vacanza stessa».

 

Il Consiglio di Stato aveva inoltre chiarito che, diversamente opinando, «ad essere dimidiato nella propria operatività sarebbe non già il vicesindaco ma l’ente nel suo insieme», mentre la legge ha voluto evitare «che l’impedimento del sindaco si risolvesse in una moratoria nell’attività di governo dell’ente». Da qui la conclusione che la «automatica investitura del vicesindaco è stata ritenuta idonea ad assicurare la piena funzionalità dell’ente», a sostegno di una lettura non restrittiva dei poteri del sostituto. Alla luce di queste considerazioni, il Tar ha respinto la domanda cautelare, compensando le spese tra le parti costituite e nulla disponendo nei confronti dei controinteressati non costituiti. La decisione non chiude il giudizio nel merito, ma segna un passaggio importante: nella fase successiva al decesso del sindaco, il vicesindaco non esercita poteri ridotti o provvisori. Al contrario, per garantire stabilità e continuità all’azione amministrativa, assume integralmente le funzioni e le prerogative del primo cittadino. Anche quando si tratta di alzare la mano in consiglio comunale.