Timbra il badge e si allontana, lavoratore Eav licenziato
LA SENTENZA
8 aprile 2026
LA SENTENZA

Timbra il badge e si allontana, lavoratore Eav licenziato

I giudici: giusto pedinare i lavoratori con i detective privati
Fabio Somma

Si chiude definitivamente, e con un verdetto durissimo, la vicenda giudiziaria che ha visto contrapposti l’Ente Autonomo Volturno (EAV) e un ex dipendente accusato di aver abbandonato ripetutamente il posto di lavoro. La Suprema Corte di Cassazione ha infatti dichiarato inammissibile il ricorso del lavoratore, confermando per la seconda volta la legittimità del licenziamento per giusta causa intimato dall’azienda. La sentenza mette fine a un lungo iter processuale, condannando inoltre il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.

 

La condotta fraudolenta

Al centro del caso, una condotta che la Corte ha definito senza mezzi termini come “fraudolenta”. Secondo quanto accertato durante i vari gradi di giudizio, il dipendente, dopo aver regolarmente timbrato il badge per attestare l’inizio del servizio, si allontanava sistematicamente dalla sede lavorativa per dedicarsi ad attività di natura strettamente personale. A incastrare l’uomo sono stati i pedinamenti e i controlli effettuati da un’agenzia investigativa esterna, incaricata specificamente da EAV per monitorare i movimenti sospetti del lavoratore.

 

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Investigazioni private in azienda

Uno dei punti cardine della sentenza riguarda proprio l’uso di detective privati. La Cassazione ha ribadito che: «I controlli tramite agenzia investigativa esterna non sono vietati, purché finalizzati a verificare comportamenti del dipendente che possano configurare ipotesi penalmente rilevanti o attività fraudolente». Secondo i giudici, il ricorso a tali strumenti è pienamente giustificato anche in presenza del solo sospetto che siano in corso illeciti.

 

Truffa aggravata

Il principio sancito dalla Suprema Corte è netto e destinato a fare giurisprudenza: chi timbra il cartellino per poi allontanarsi non commette solo una violazione disciplinare o contrattuale, ma mette in atto un comportamento idoneo a integrare l’ipotesi di truffa aggravata.

 

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L’azienda

L’EAV, difesa dall’avvocato Marcello D’Aponte, ha accolto la notizia con estrema soddisfazione. Per l’Ente, l’uso improprio del badge non può mai essere derubricato a “leggerezza”, poiché arreca un grave danno economico e d’immagine all’azienda. Ma c’è anche un profilo morale: tali condotte rappresentano «un’offesa alla stragrande maggioranza dei lavoratori che quotidianamente svolgono le proprie mansioni con onestà e professionalità».

 

La linea della fermezza

Con questa pronuncia, viene blindata la tesi aziendale: il corretto utilizzo degli strumenti di presenza è un pilastro fondamentale del rapporto di lavoro. Il tentativo di “revocazione” della precedente sentenza, proposto dalla difesa dell’ex dipendente (affidata all’avvocato Severino Nappi), è andato dunque a vuoto, sancendo l’addio definitivo del lavoratore all’Ente di trasporto regionale. Una sentenza che suona come un monito: contro le frodi sul posto di lavoro, la tolleranza è zero.