Roggero e il far west: la legge non è vendetta, la demagogia inganna
Il caso di Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di reclusione per l’uccisione di due rapinatori e il ferimento di un terzo, continua a dividere l’opinione pubblica italiana. È una vicenda diventata terreno fertile per scorciatoie demagogiche e proclami politici che promettono un presunto diritto a difendersi sempre e comunque, senza distinguere il contesto o le modalità dell’azione.
Tuttavia, quando i toni della piazza si abbassano e le dichiarazioni ad effetto sfumano, resta la realtà rigida e imparziale della legge. Separare la naturale comprensione umana per lo shock subito da chi affronta una rapina dalla valutazione puramente giuridica dei fatti non è un esercizio di fredda tecnocrazia, ma un principio fondamentale di civiltà. Comprendere l’impianto del diritto penale italiano è l’unico modo per analizzare la condanna di Roggero non come un cortocircuito della giustizia, bensì come l’applicazione coerente dei principi costituzionali.
Al centro del dibattito c’è l’articolo 52 del Codice Penale, modificato nel 2019 per rafforzare la tutela di chi subisce un’aggressione nel proprio domicilio o luogo di lavoro. Quella riforma ha introdotto una presunzione di proporzionalità tra la difesa e l’offesa per chi protegge la propria incolumità o i propri beni, ma nessuna legge ordinaria può scavalcare i pilastri del nostro ordinamento. La difesa legittima, per essere ritenuta tale, deve rimanere strettamente necessaria e contestuale. Ciò significa che la reazione armata è giustificata unicamente mentre la minaccia alla persona è in corso e imminente, rappresentando l’unica via d’uscita per evitare un danno grave.
Nel momento in cui la minaccia cessa, cade ogni presupposto legale per l’uso della forza, poiché il nostro sistema vieta in modo assoluto l’autotutela e la giustizia sommaria.
Nel caso di Grinzane Cavour, l’elemento chiave che ha indirizzato i giudici è rappresentato dai filmati delle telecamere di sorveglianza. Le immagini hanno ricostruito una sequenza nitida: la rapina all’interno del negozio si era ormai conclusa, i familiari del gioielliere non correvano più alcun pericolo e i malviventi stavano guadagnando l’uscita per raggiungere l’auto con cui fuggire.
Inseguire i rapinatori in strada e sparare mentre si stanno allontanando significa agire quando l’esigenza di proteggere la vita propria o altrui è venuta meno. In quel preciso istante, l’azione sposta il suo asse dalla tutela della persona al tentativo di bloccare la fuga e recuperare la refurtiva.
La legge italiana stabilisce una gerarchia di valori invalicabile in cui la vita umana prevale sulla protezione del patrimonio. Difendere i beni materiali con la forza letale quando non c’è più un rischio imminente per l’incolumità trasforma la difesa in un atto d’offesa autonomo, configurando il reato di omicidio volontario.
Chiuso il capitolo giudiziario con la condanna definitiva, l’attenzione si è inevitabilmente spostata sulla possibilità della grazia presidenziale. Questo strumento eccezionale, previsto dall’articolo 87 della Costituzione, non rappresenta tuttavia un quarto grado di giudizio né una cancellazione del reato, ma una misura umanitaria individuale rimessa alla discrezionalità del Capo dello Stato.
Perché la grazia possa concretizzarsi non bastano la pressione mediatica o la raccolta di firme, ma occorre il completamento dell’istruttoria del Ministero della Giustizia e, soprattutto, la presenza di condizioni eccezionali legate all’età del condannato, al suo stato di salute o a una condotta riparatoria. La grazia non corregge le sentenze per ragioni d’opportunità politica, ma interviene sul senso d’umanità della pena: la sola via per il gioielliere passerà dunque dalla valutazione della persona e non dalla riscrittura della legge.

