Concessioni, tema bollente sotto l’ombrellone
Torre del Greco. Con il caldo, ritorna un tema bollente le concessioni balneari. Il dato normativo: direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo relativa ai servizi nel mercato interno (cosiddetta direttiva Bolkestein) entrata in vigore il 20.12.2009 che impone l’assegnazione delle spiagge tramite gara.
A cascata le note problematiche degli arenili e i molteplici interventi legislativi per consentire proroghe automatiche delle concessioni demaniali, da ultimo l’art. 3 della legge 118 del 2020, che fissava il termine finale al 30 settembre 2027.
La tematica è stata oggetto di giurisprudenza, sia nazionale sia eurounitaria. La Corte di Giustizia dell’Unione europea, con la sentenza del 14 luglio 2016, ha dichiarato l’incompatibilità delle proroghe automatiche con i principi di libertà di stabilimento, concorrenza e non discriminazione.
La cassazione penale e il consiglio di Stato hanno recepito tali principi, affermando l’obbligo per il giudice nazionale di disapplicare le norme interne che prevedono proroghe ex lege.
Logica conseguenza, un quadro normativo in cui i gestori degli stabilimenti stentano a comprendere le proprie sorti e possono trovarsi, loro malgrado, destinatari di provvedimenti di sequestro preventivo dello stabilimento balneare.
Ciò quanto accaduto a un gestore ritenuto responsabile di occupare arbitrariamente l’area demaniale nonostante fosse stata oggetto di concessione originaria e altri titoli successivi con previsione di tacito rinnovo subordinato al regolare pagamento dei canoni, l’occupazione veniva qualificata come priva di base giuridica disapplicando la proroga automatica in virtù dell’immediata operatività della direttiva Bolkestein.
Il Tribunale concludeva che l’intero sistema delle proroghe automatiche dovesse ritenersi inapplicabile.
Avvocato Luigi Ascione

