Torre Annunziata, centro scommesse troppo vicino alla chiesa: il Tar conferma la revoca della licenza
LA SENTENZA
27 ottobre 2026
LA SENTENZA

Torre Annunziata, centro scommesse troppo vicino alla chiesa: il Tar conferma la revoca della licenza

Respinto il ricorso contro il diniego della Questura. I giudici chiariscono: dopo la revoca della vecchia licenza, la nuova domanda deve rispettare le distanze minime di legge.
Antonio Di Martino

Una licenza revocata, un cambio nell’assetto societario e la richiesta di tornare a operare nello stesso locale: a Torre Annunziata il tentativo di riaprire un centro scommesse si è fermato davanti al Tar. La vicenda risale al 2022 e riguarda un’agenzia autorizzata dal 2017. Ad aprile arriva una sospensione di tre mesi; a luglio, la revoca definitiva del titolo di pubblica sicurezza. Pochi mesi dopo, in ottobre, la società registra un trasferimento delle quote. A gennaio 2023 la nuova legale rappresentante presenta una domanda per ottenere un’altra licenza e proseguire la raccolta delle scommesse nei locali già utilizzati. La sede resta invariata, ma la legge regionale impone distanze dai luoghi sensibili. Ed è proprio l’ubicazione dell’esercizio a far scattare il diniego: secondo gli accertamenti comunali, l’agenzia si trova a circa cento metri dalla Chiesa dello Spirito Santo, mentre la legge campana del 2020 ne richiede almeno 250.

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Il ricorso e la linea dei giudici
La società si rivolge allora ai giudici amministrativi, contestando il provvedimento della Questura. Per la ricorrente non si trattava di una nuova apertura, ma della continuazione di un’attività precedente alle restrizioni. Il trasferimento delle quote, sostiene la ricorrente, non avrebbe inciso né sulla sede né sulla struttura organizzativa e, di conseguenza, non avrebbe dovuto comportare la perdita del regime riconosciuto agli esercizi preesistenti. Il Tribunale amministrativo regionale della Campania segue però un’altra linea. A determinare quali regole applicare non è la persistenza dell’impresa nello stesso immobile, ma la validità della licenza. Quella rilasciata nel 2017 aveva cessato di produrre effetti con la revoca del 2022: la domanda del gennaio successivo doveva pertanto rispettare tutte le condizioni previste al momento della nuova richiesta. Tra queste rientra anche il limite di distanza dalla chiesa, che nel caso esaminato non risulta rispettato.

La sentenza
Il Tar esamina anche le altre contestazioni. L’eventuale disponibilità di un titolo amministrativo per la raccolta delle scommesse non sostituisce l’autorizzazione di pubblica sicurezza, essendo atti distinti. Neppure la circolare del Ministero dell’Interno del maggio 2018, relativa ai cambiamenti societari negli esercizi autorizzati, può essere invocata quando il precedente permesso è stato revocato. Il ricorso viene quindi respinto e resta fermo il diniego della Questura: mantenere i locali e modificare la proprietà non basta a proseguire l’attività quando la vecchia licenza non esiste più e quella nuova non può essere rilasciata alle condizioni previste dalla legge.