CRONACA
Sant’Antonio Abate, le mani sugli appalti: il sindaco sfida i clan
Gaetano Angellotti
Museo della Pasta a Gragnano, arrivano i fondi per completarlo
Gaetano Angellotti
Nella disciplina sulle società in perdita sistematica trovano applicazione sia le cause di esclusione già previste nell’ambito delle società di comodo sia quelle che consentono di presentare l’istanza di disapplicazione sia quelle che attribuiscono al Direttore dell’Agenzia delle entrate la possibilità di individuare ulteriori situazioni oggettive al ricorrere delle quali è consentito disapplicare automaticamente la disciplina delle società non operative.
L’introduzione della disciplina antielusione relativa alle c.d. società in perdita sistematica (le società con dichiarazioni in perdita fiscale per tre periodi d’imposta consecutivi) le equipara alle società di comodo e, quindi, non operative con decorrenza dal quarto periodo d’imposta. Viene tuttavia prevista anche per le società in perdita sistematica le cause di non applicazione stabilite in materia di società non operative.
Le cause di esclusione automatica che rappresentano specifiche situazioni oggettive in presenza delle quali è consentito disapplicare le disposizioni in materia di società in perdita sistematica e che consentiranno alle stesse società che vi rientrano di non dover assolvere all’onere della presentazione dell’istanza di interpello.
Alcune delle cause di disapplicazione previste per le società in perdita “sistematica” dal nuovo provvedimento ricalcano sostanzialmente le stesse cause di disapplicazione previste per le società di comodo che non hanno superato il test di operatività. In pratica, le nuove cause di disapplicazione automatica possono essere applicate con riferimento anche ad uno soltanto dei periodi d’imposta facenti parte del triennio di monitoraggio determinando un immediato effetto interruttivo del periodo di osservazione di riferimento. Ne consegue che: