La Legge di stabilità 2015 prevede la riapertura dei termini per la rideterminazione del costo fiscale dei terreni (edificabili o agricoli) e delle partecipazioni in società non quotate posseduti, al di fuori del regime d’impresa, alla data dell’1.1.2015, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso.
A tal fine, entro il termine del 30.6.2015, occorrerà che:
- un professionista abilitato (es. dottore commercialista, geometra, ingegnere, ecc.) rediga e asseveri la perizia di stima delle partecipazioni o del terreno;
- il contribuente interessato versi l’imposta sostitutiva pari al 2% o al 4% per l’intero suo ammontare, ovvero (in caso di rateizzazione) limitatamente alla prima delle tre rate annuali di pari importo.
Per i soggetti che si avvalgono della rideterminazione dei terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2015, è possibile scomputare dall’imposta sostitutiva dovuta l’imposta sostitutiva eventualmente già versata in occasione di precedenti procedure di rideterminazione del costo fiscale effettuate con riferimento ai medesimi beni. Questo vuol significare che il contribuente che intende usufruire nuovamente della rideterminazione del valore del terreno (con riferimento alla data del 1° gennaio 2015), deve redigere la perizia giurata di stima entro il 30 giugno 2015, e deve provvedere al versamento dell’importo eventualmente dovuto entro la stessa data. Qualora il contribuente, in relazione alla precedente rivalutazione, si fosse avvalso della rateizzazione dell’imposta sostitutiva dovuta, non è tuttavia tenuto a versare la rata o le rate, non ancora scadute, relative alla “vecchia” rivalutazione.