L’attività di monitoraggio fiscale degli investimenti e delle attività finanziarie detenute all’estero poste in essere da soggetti residenti in Italia è stata oggetto di un ulteriore intervento normativo. La modifica sostanziale interessa la reintroduzione del limite di euro 10.000 per conti correnti e depositi detenuti all’estero.
Le persone fisiche, gli enti non commerciali, le società semplici e le società a esse equiparate che, nel periodo d’imposta, detengono investimenti all’estero ovvero attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, devono comunicare all’Amministrazione finanziaria il valore di queste ultime, sempre che rientrino tra i soggetti fiscalmente residenti in Italia. Quei soggetti che durante l’intero periodo d’imposta detengono investimenti all’estero o svolgono attività estere di natura finanziaria sono tenuti all’inoltro dei relativi dati, presentando il modulo RW del modello Unico di riferimento.
Per effetto degli interventi legislativi del 2013 apportati dalla legge europea n. 97 non deve più essere presa a riferimento la situazione esistente al 31.12 per ciascun contribuente ma, come detto, bisogna far riferimento a ciò che si è verificato nel corso periodo d’imposta.
Esempio
Il possesso di un immobile o di una partecipazione detenuti all’estero nel corso del periodo 2013 e ceduti il 2 novembre 2013 dovrà essere comunque indicata nel modulo RW ancorché l’attività non sarà più posseduta al termine del periodo di imposta.