Se una società ovvero un’impresa individuale conceda in godimento dei beni a soci o a familiari dell’imprenditore la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo corrisposto per il godimento del bene, concorre alla formazione del reddito complessivo del socio o familiare quale reddito diverso. Inoltre, i costi relativi ai beni concessi ai soci o ai familiari in godimento per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato, non sono ammessi in deduzione dal reddito imponibile della società o impresa individuale (art. 2, commi da 36-terdecies a 36-duodevicies, del D.L. n. 138/2011).
La disciplina in esame riguarda qualunque tipologia di bene che i soci/familiari utilizzano per scopi privati, con l’esclusione dei beni il cui valore non è superiore a € 3.000 (al netto IVA).
La nuova disciplina dei beni concessi in godimento influenza la compilazione della dichiarazione dei redditi sotto un duplice aspetto:
- il reddito diverso deve essere dichiarato in UNICO PF dalla persona che beneficia del bene in godimento;
- il costo indeducibile rileva (nel caso di concessione da parte di società di capitali) in UNICO SC come specifica variazione in aumento, in riferimento appunto ai beni che sono stati concessi in godimento a soci/familiari.