Il termine di prescrizione varia per le diverse tipologie di credito. Tal cosa ha rappresentato, nel corso degli anni, una delle principali problematiche ai fini della deducibilità fiscale delle perdite su crediti.
Oltre alla prescrizione ordinaria decennale, sono previsti differenti termini correlati alle diverse fattispecie di rapporti contrattuali che possono interessare la gestione caratteristica dell’impresa: ne sono un esempio la prescrizione fissata in 5 anni per i crediti derivanti da somministrazioni di beni e servizi da cui scaturiscono pagamenti periodici, ovvero quella per i crediti relativi ad indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro. Termini di prescrizione ancora più brevi (un anno) sono previsti per il diritto alla provvigione del mediatore e per il pagamento dei premi assicurativi.
Con riferimento ai crediti prescritti va ribadito che la prescrizione del credito costituiva, già in passato per prevalente orientamento giurisprudenziale e dottrinale, un elemento certo e preciso cui far conseguire la deduzione della perdita.
La nuova formulazione dell’articolo 101, comma 5 del TUIR prevede che gli elementi certi e precisi, necessari per la deduzione della perdita su crediti, sussistono, tra l’altro, quando il diritto alla riscossione è prescritto.