Il capitale minimo necessario per la costituzione di una società per azioni previsto dall’articolo 2327 del Codice civile è ridotto da 120.000 a 50.000 euro.
L’ effetto che consegue alla fissazione della nuova soglia di capitale minimo di costituzione è di agevolare la costituzione di società per azioni in luogo di quelle a responsabilità limitata. Infatti, probabilmente anche per effetto del precedente valore minimo del capitale di costituzione, le imprese per accedere al mercato di capitale e di rischio finivano per propendere in luogo di una S.p.A. verso la costituzione di una S.r.l.
La modifica normativa comporterà un incentivo alla formazione di nuove imprese start up nel mercato imprenditoriale con un minor esborso di capitali in sede di costituzione e favorirà, così, l’afflusso di nuove risorse alle aziende.
Il decreto competitività abroga la parte dell’articolo 2477 del Codice civile (il comma 2) il quale prescriveva la nomina dell’organo di controllo o del revisore nelle S.r.l. con capitale sociale non inferiore a quello minimo stabilito per le S.p.A.
Tale abrogazione, motivata con l’obiettivo di ridurre i costi di funzionamento delle imprese, determina una riduzione dei controlli legali nelle Srl ed espone la collettività ai rischi.