L’art. 101, comma 5 del TUIR stabilisce che le perdite su crediti costituiscono un componente negativo rilevante, in sede di determinazione del reddito d’impresa, se risultano da elementi certi e precisi, salvi alcuni casi specifici. Si tratta delle perdite su crediti di modesto importo e la cui scadenza è decorsa da sei mesi, oppure per i quali è prescritto il diritto alla riscossione.
La medesima deroga è riconosciuta, con riferimento alle imprese che adottano i principi contabili internazionali, nell’ipotesi di cancellazione dei crediti iscritti in bilancio a causa di eventi estintivi.
Oltre alle fattispecie rappresentate, è ammessa la deducibilità immediata, ovvero senza la necessità di fornire ulteriori prove, nell’ipotesi in cui il debitore è assoggettato ad una procedura concorsuale, o ha definito con omologa, un accordo di ristrutturazione delle passività.
Tali costi rappresentano un componente negativo di reddito se, alternativamente:
- risultano da elementi certi e precisi;
- il debitore è assoggettato ad una procedura concorsuale o ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell’art. 182-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.
Il carattere permanente dell’irrecuperabilità può, tuttavia, essere desunto sulla base di alcune significative circostanze, quali, ad esempio:
- il protesto dei titoli di credito, l’infruttuoso esito delle azioni esecutive individuali, l’impossibilità di notificare gli atti giudiziari ovvero di eseguire i pignoramenti, la sopravvenuta irreperibilità del debitore, l’oggettiva convenienza a rinunciare al credito.