Entro il prossimo 16.12.2015, deve essere versato il saldo (la seconda o unica rata) dell’IMU dovuta per l’anno 2015 per tutte le tipologie di immobili che non sono state escluse dal pagamento del tributo, ovvero per le quali non operano specifiche ipotesi di esclusione e di esenzione.
Dovranno versare l’IMU i titolari di abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché i proprietari di unità immobiliari abitative diverse dall’abitazione principale e relative pertinenze ossia:
- le abitazioni tenute a disposizione (c.d. “seconde case”);
- le abitazioni concesse in locazione;
- le abitazioni concesse in comodato gratuito a parenti, in linea retta o collaterale che non siano state assimilate all’abitazione principale dal Comune.
Il saldo IMU sarà altresì dovuto in relazione alle pertinenze diverse da quelle che beneficiano del regime agevolato previsto per l’abitazione principale e per i fabbricati non abitativi (es. gli immobili delle imprese, gli uffici e studi privati), diversi dai fabbricati rurali strumentali, nonché per le aree fabbricabili, ad eccezione di quelle possedute e condotte da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola, sulle quali persista l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all’allevamento di animali.